(( Art. 67 quater 
 
 
               Criteri e modalita' della ricostruzione 
 
  1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi: 
  a) il rientro della  popolazione  nelle  abitazioni  attraverso  la
ricostruzione  e  il  recupero,  con  miglioramento  sismico  e,  ove
possibile,  adeguamento  sismico,  di  edifici  pubblici  o  di   uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e  degli  edifici
privati  residenziali,  con  priorita'  per   quelli   destinati   ad
abitazione  principale,  insieme  con  le  opere  di   urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; 
  b) l'attrattivita' della residenza attraverso la  promozione  e  la
riqualificazione dell'abitato,  in  funzione  anche  della  densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei  servizi
pubblici su  scala  urbana,  nonche'  della  piu'  generale  qualita'
ambientale,  attraverso  interventi  di  ricostruzione   che,   anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione  del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 
  1) un elevato livello  di  qualita',  in  termini  di  vivibilita',
salubrita'  e  sicurezza  nonche'  di  sostenibilita'  ambientale  ed
energetica del tessuto urbano; 
  2) l'utilizzo di moderni materiali da  costruzione  e  di  avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento  sismico  e
il risparmio energetico; 
  3)   l'utilizzo   di   moderne    soluzioni    architettoniche    e
ingegneristiche  in  fase  di  modifica  degli  spazi  interni  degli
edifici; 
  4) l'ampliamento  degli  spazi  pubblici  nei  centri  storici,  la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo  del  sistema  delle
acque  finalizzato  alla  riduzione   dei   consumi   idrici   e   la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti; 
  c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: 
  a) interventi singoli o in forma associata da  parte  dei  privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati  edilizi,  che  devono  essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al  privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto  concerne  i
maggiori oneri; 
  b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari  interventi
unitari. In tali casi il  comune,  previo  consenso  dei  proprietari
degli edifici rientranti nell'ambito  interessato,  puo'  bandire  un
procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione  di  un  unico
soggetto attuatore  con  compiti  di  progettazione  e  realizzazione
integrata degli interventi pubblici e privati.  In  caso  di  mancato
consenso e di particolare compromissione  dell'aggregato  urbano,  e'
facolta'  del  comune  procedere  all'occupazione  temporanea   degli
immobili; 
  c) delega volontaria ai comuni, da  parte  dei  proprietari,  delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione  dei  lavori,  previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura  privata  autenticata  nelle  forme  di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i  due  terzi  delle  superfici  utili  complessive  di  appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che  rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili  complessive  delle  unita'
immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di  incentivare  il
ricorso  a  tale  modalita'  di  attuazione,  si  possono   prevedere
premialita' in favore dei  proprietari  privati  interessati  che  ne
facciano    domanda,    consistenti    nell'ampliamento    e    nella
diversificazione delle destinazioni d'uso,  nonche',  in  misura  non
superiore  al  20  per  cento,  in  incrementi  di  superficie  utile
compatibili con la struttura architettonica  e  tipo-morfologica  dei
tessuti urbanistici  storici,  privilegiando  le  soluzioni  che  non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano  la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  che  non  contengono  principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale. 
  4. Per l'esecuzione degli interventi  unitari  in  forma  associata
sugli  aggregati  di  proprieta'  privata  ovvero  mista  pubblica  e
privata, anche non  abitativi,  i  proprietari  si  costituiscono  in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi  rivolto
dal  comune.  La  costituzione  del  consorzio  e'  valida   con   la
partecipazione dei proprietari che rappresentino  almeno  il  51  per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile,  ivi  comprese
le superfici ad  uso  non  abitativo.  La  mancata  costituzione  del
consorzio  comporta  la  perdita  dei  contributi   e   l'occupazione
temporanea da  parte  del  comune,  che  si  sostituisce  ai  privati
nell'affidamento della progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei  consorzi  obbligatori  avviene
nel rispetto dei principi  di  economicita',  efficacia,  parita'  di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da  un  invito  rivolto  ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza. 
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico  del
capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'  immobiliari  private
diverse da quelle  adibite  ad  abitazione  principale  ivi  ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e'  riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al  costo,  comprensivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   degli
interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici  esterni,
comprese le rifiniture esterne,  e  sulle  parti  comuni  dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo  1117  del  codice  civile,
nonche'  per  gli  eventuali  oneri  per  la  progettazione   e   per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici  sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono  escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in  parte,
in violazione delle vigenti  norme  urbanistiche  ed  edilizie  o  di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria
ai sensi della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  La  fruizione  dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata  al  conferimento
della delega volontaria di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  si
intendono ricompresi gli interventi  preordinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo. 
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri  indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  anche  coloro  che
succedono mortis causa, a titolo  di  erede  o  di  legatario,  nella
proprieta' dei relativi immobili,  a  condizione  che  alla  data  di
apertura della successione i contributi non siano stati gia'  erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli. 
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena  di
nullita' e devono  contenere,  in  maniera  chiara  e  comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e  di  lealta'  in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie  di  consumatori  socialmente  deboli,  le
seguenti informazioni: 
  a) identita' del professionista e dell'impresa; 
  b)  requisiti  di  ordine  generale   e   di   qualificazione   del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le  esperienze
pregresse e  il  fatturato  degli  ultimi  cinque  anni,  nonche'  la
certificazione antimafia e di  regolarita'  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva; 
  c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e  dei  lavori
commissionati; 
  d)  determinazione  e  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo
pattuito; 
  e) modalita' e tempi di consegna; 
  f) dichiarazione di volere procedere al subappalto  dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura  e
l'identita' del subappaltatore. 
  9. Al fine di garantire la  massima  trasparenza  e  tracciabilita'
nell'attivita'  di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al  comma  2  dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali  e  i  requisiti  di  affidabilita'
tecnica  per  l'iscrizione   volontaria   nell'elenco.   L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 38 del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche  antimafia
effettuate   dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo
competenti.  Gli  aggiornamenti  periodici   delle   verifiche   sono
comunicati dalle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi  di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese  che
progettano ed eseguono i lavori di  ricostruzione,  sanzioni  per  il
mancato rispetto dei tempi  di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni  a
tutela delle  condizioni  alloggiative  e  di  lavoro  del  personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione. 
  10.  Il  terremoto   del   6   aprile   2009   costituisce   evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione  di  diritto
dei contratti preliminari di compravendita o  istitutivi  di  diritti
reali  di  godimento  relativi  a  beni  immobili  siti  nei   comuni
interessati  dall'evento  sismico,  individuati   dal   decreto   del
Commissario delegato  16  aprile  2009,  n.  3,  stipulati  in  epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
  11. Le cariche elettive e politiche dei comuni,  delle  province  e
della regione nei cui territori sono ubicate  le  opere  pubbliche  e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di  attivita'
professionali  connesse  con  lo  svolgimento  di  dette  opere,  ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza  di  consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma  si
applica anche ai dipendenti  delle  amministrazioni,  enti  e  uffici
pubblici,  che  a  qualsiasi  titolo  intervengano  sui  procedimenti
inerenti alla ricostruzione. 
  12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo  14,  comma
1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge,  per  gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella  regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si  applicano,  senza  limiti  di
eta', le disposizioni in materia  di  assunzioni  obbligatorie  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire  nel
rispetto dei  limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla  normativa
vigente   per   l'anno   di   riferimento.   Resta   comunque   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della  citata
legge n. 68 del 1999,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in  quanto  ad  esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta l'art. 1117 del Codice civile: 
              "Art. 1117. Parti comuni dell'edificio. 
              Sono oggetto di proprieta' comune dei  proprietari  dei
          diversi piani o porzioni di piani di  un  edificio,  se  il
          contrario non risulta dal titolo: 
              1) il suolo su cui sorge l'edificio, le  fondazioni,  i
          muri maestri, i tetti e i  lastrici  solari,  le  scale,  i
          portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i  portici,  i
          cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
          all'uso comune; 
              2) i locali per la  portineria  e  per  l'alloggio  del
          portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
          per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 
              3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
          genere che servono all'uso e al godimento comune, come  gli
          ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti  e  inoltre
          le fognature e  i  canali  di  scarico,  gli  impianti  per
          l'acqua, per  il  gas,  per  l'energia  elettrica,  per  il
          riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione  degli
          impianti ai locali  di  proprieta'  esclusiva  dei  singoli
          condomini.". 
              La legge 29 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia  di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero  e  sanatoria  delle  opere  edilizie),  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  1985,  n.  53,
          S.O. 
              Si riporta l'art. 14,  comma  1  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39  (Interventi  urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori  interventi
          urgenti di protezione civile),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97: 
              "Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo  pari
          a 408,5 milioni di euro a valere sulle  risorse  del  Fondo
          infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi  possono
          essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma  3
          del citato art. 18.". 
              Il "Codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE", di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163 e 2004/18/CE, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Si riportano  gli  articoli  1463  e  1467  del  Codice
          civile: 
              "Art. 1463. Impossibilita' totale. 
              Nei contratti con prestazioni corrispettive,  la  parte
          liberata   per   la   sopravvenuta   impossibilita'   della
          prestazione dovuta non puo' chiedere la  controprestazione,
          e deve restituire quella che abbia gia'  ricevuta,  secondo
          le norme relative alla ripetizione dell'indebito." 
              "Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive. 
              Nei  contratti  a  esecuzione  continuata  o  periodica
          ovvero a esecuzione differita, se  la  prestazione  di  una
          delle parti  e'  divenuta  eccessivamente  onerosa  per  il
          verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
          parte  che  deve  tale  prestazione   puo'   domandare   la
          risoluzione  del  contratto,  con  gli  effetti   stabiliti
          dall'art. 1458. La risoluzione non puo' essere domandata se
          la sopravvenuta onerosita' rientra  nell'alea  normale  del
          contratto. 
              La parte contro la quale e'  domandata  la  risoluzione
          puo'  evitarla  offrendo   di   modificare   equamente   le
          condizioni del contratto.". 
              Si riporta l'art. 7, comma 2 della Legge 12 marzo 1999,
          n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999,  n.  68,
          S.O.: 
              "2.  I  datori  di  lavoro   pubblici   effettuano   le
          assunzioni in conformita' a quanto previsto  dall'art.  36,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,
          come  modificato  dall'art.  22,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  80  ,  salva  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge.
          Per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera  a),
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,   e
          successive modificazioni, i  lavoratori  disabili  iscritti
          nell'elenco di cui all'art.  8,  comma  2,  della  presente
          legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
          complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta  per  cento
          dei posti messi a concorso.". 
              Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999: 
              "Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva. 
              1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: 
              a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
          piu' di 50 dipendenti; 
              b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
              c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15  a
          35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  solo
          in caso di nuove assunzioni. 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
          l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova
          assunzione. 
              4. Per i servizi di polizia, della  protezione  civile,
          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi
          amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3 della legge  23  luglio  1991,  n.  223  ,  e  successive
          modificazioni, ovvero  dall'art.  1  del  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686 , e successive modificazioni, nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113 , e della  legge  11  gennaio  1994,  n.
          29.".