(( Art. 67 sexies Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi Si riportano gli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67: "Art. 2. Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo. 2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. 3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. 6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma. 8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo. 10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario: a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa; d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali; e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato." "Art. 13. Fondo perequativo per comuni e province 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.". Si riporta l'art. 16, comma 1 della citata Legge n. 96 del 2012: "Art. 16. Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamita' naturali) 1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.". Si riporta l'art. 6, comma 1 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1990, n. 144: " 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili; b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 ; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; c) previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entita', commisurata ai litri di benzina erogati, e' determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30 al litro; tale imposta e' dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che e' tenuto a versarla alla regione. Le modalita' di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennita' di mora e di interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.". Si riporta l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ( Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1990, n. 301: " 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.".