(( Art. 67 sexies 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter,
pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e  a
euro 11.844.000 a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di  riequilibrio,  come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere  dalla  data  della  sua  attivazione,  del  fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del  medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011. 
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   per   la   coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche'  le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 
  3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi  necessari
per  la  riparazione  e  il  miglioramento  sismico   degli   edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del  15  dicembre  2009  che  ha
colpito l'Umbria e per il quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere  su  corrispondente  quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con  le  modalita'   previste   dalla   medesima   disposizione,   ad
integrazione  del  gettito  derivante  alla  stessa  dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione,  prevista  dall'articolo
6, comma 1, lettera c),  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre  1990,
n. 398, gia' disposta con legge  regionale  della  regione  Umbria  9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata  a  utilizzare
il  finanziamento  assegnato,   con   priorita'   per   gli   edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive  oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di  recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riportano  gli  articoli  2  e   13   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di  federalismo  Fiscale  Municipale),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67: 
              "Art.  2.  Devoluzione  ai  comuni   della   fiscalita'
          immobiliare 
              1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e
          successive modificazioni, ed in  anticipazione  rispetto  a
          quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7,  a
          decorrere  dall'anno  2011  sono  attribuiti   ai   comuni,
          relativamente agli immobili ubicati nel loro  territorio  e
          con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito  o
          quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
              a) imposta di registro ed imposta di bollo  sugli  atti
          indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131; 
              b)  imposte  ipotecaria  e  catastale,   salvo   quanto
          stabilito dal comma 5; 
              c)  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  in
          relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
              d)  imposta  di  registro  ed  imposta  di  bollo   sui
          contratti di locazione relativi ad immobili; 
              e) tributi speciali catastali; 
              f) tasse ipotecarie; 
              g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3,  con
          riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del
          comma 8 del presente articolo. 
              2. Con riferimento ai tributi di cui alle  lettere  a),
          b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del  gettito  ivi
          prevista ha per oggetto una quota  pari  al  30  per  cento
          dello stesso. 
              3.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
          fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'  istituito
          un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del  Fondo
          e' stabilita in tre anni e, comunque,  fino  alla  data  di
          attivazione del fondo  perequativo  previsto  dall'art.  13
          della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo  e'  alimentato
          con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
              4. Ai comuni e'  attribuita  una  compartecipazione  al
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi  dell'art.  3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  fissata
          la percentuale  della  predetta  compartecipazione  e  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          con particolare  riferimento  all'attribuzione  ai  singoli
          comuni del relativo gettito,  assumendo  a  riferimento  il
          territorio su cui si e' determinato il consumo che ha  dato
          luogo al prelievo. La percentuale  della  compartecipazione
          al gettito dell'imposta sul valore  aggiunto  prevista  dal
          presente comma  e'  fissata,  nel  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica, in  misura  finanziariamente  equivalente
          alla  compartecipazione  del  2  per   cento   al   gettito
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede  di
          prima applicazione, e in attesa  della  determinazione  del
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni
          comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene  sulla
          base del  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per
          provincia,  suddiviso  per  il  numero  degli  abitanti  di
          ciascun comune. 
              5. Il gettito  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale
          relative agli atti soggetti ad imposta sul valore  aggiunto
          resta attribuito allo Stato. 
              6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale  all'accisa
          sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1,  lettere
          a) e b),  del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
          n. 20, cessa di essere applicata nelle  regioni  a  statuto
          ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti
          territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare  la
          neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai  fini
          del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il
          31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative  del
          presente comma. 
              7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art.  9  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
          14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122,  nonche'  per  i  comuni  il  cui  territorio
          coincide integralmente con quello di una o di  piu'  isole,
          sono,  in  ogni  caso,  stabilite  modalita'   di   riparto
          differenziate,   forfettizzate   e   semplificate,   idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma. 
              8. La quota di gettito del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), devoluta ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011  e  al
          21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I  trasferimenti
          erariali   sono   ridotti,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in misura corrispondente al  gettito  che
          confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 3, nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al
          gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
          e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
          e 2012, al fine di  garantire  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare  di
          risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta  quota
          di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),  puo'
          essere  rideterminata  sulla  base  dei  dati   definitivi,
          tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica. La quota  di  gettito
          del tributo di cui al comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
          successivamente  incrementata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in misura  corrispondente
          alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
          di riduzione. 
              9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
          gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo  non
          determinano  la  modifica  delle  aliquote  e  delle  quote
          indicate nei commi 2,  4  e  8.  Le  aliquote  e  le  quote
          indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma  2,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
          finanza pubblica; in particolare,  dal  2014  la  quota  di
          gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), puo' essere incrementata sino alla  devoluzione
          della totalita' del gettito stesso, con la  contestuale  ed
          equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7,  comma
          2, e, ove necessario, della quota di cui  al  comma  4  del
          presente articolo. 
              10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1,  comma
          1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. La quota  del  50  per  cento  e'
          attribuita ai comuni in via provvisoria anche in  relazione
          alle somme riscosse a titolo non  definitivo.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
          in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
          titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata. 
              11. Il sistema informativo  della  fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
              12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato." 
              "Art. 13. Fondo perequativo per comuni e province 
              1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e  delle
          province, successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
          standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
          e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
          con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni  e
          degli stanziamenti per le province, a  titolo  di  concorso
          per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.  Previa
          intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale  e  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   stabilite,   salvaguardando    la
          neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato  e  in
          conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
          le modalita' di alimentazione e di riparto  del  fondo.  Il
          fondo perequativo a favore  dei  comuni  e'  alimentato  da
          quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1  e
          2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
          Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima  delle
          quali riguarda le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la
          seconda le funzioni non  fondamentali.  Le  predette  quote
          sono divise  in  corrispondenza  della  determinazione  dei
          fabbisogni standard relativi alle funzioni  fondamentali  e
          riviste in funzione della loro dinamica.". 
              Si riporta l'art. 16, comma 1 della citata Legge n.  96
          del 2012: 
              "Art.  16.  Destinazione  dei  risparmi  ad  interventi
          conseguenti  ai  danni  provocati  da  eventi   sismici   e
          calamita' naturali) 
              1. I risparmi  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  1
          negli anni 2012  e  2013,  da  accertare  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro  quindici
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          relativo alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli
          alle amministrazioni pubbliche competenti in via  ordinaria
          a coordinare gli interventi conseguenti ai danni  provocati
          dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali  che  hanno
          colpito il territorio nazionale a partire  dal  1°  gennaio
          2009.". 
              Si riporta l'art. 6, comma  1  della  Legge  14  giugno
          1990, n. 158 (Norme  di  delega  in  materia  di  autonomia
          impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
          rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1990, n. 144: 
              " 1. Al fine  di  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  una   piu'   ampia   autonomia   impositiva   in
          adempimento del precetto di cui al secondo comma  dell'art.
          119 della Costituzione,  il  Governo  della  Repubblica  e'
          delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti  aventi
          valore  di  legge  ordinaria  in  conformita'  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione di una addizionale all'imposta  erariale
          di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952
          , e successive modificazioni, dovuta  sulle  formalita'  di
          trascrizione,  iscrizione  e   annotazione   nei   pubblici
          registri  automobilistici  nelle  dette  regioni   la   cui
          aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
          riferimento   alle   formalita'   eseguite   nel    proprio
          territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20  per
          cento ed un limite massimo non superiore all'80 per  cento,
          in  rapporto   all'ammontare   dell'imposta   erariale   di
          trascrizione  dovuto  per  la   relativa   formalita';   la
          riscossione,  gli  adempimenti  e   le   sanzioni   saranno
          uniformati alle norme vigenti  per  l'imposta  erariale  di
          trascrizione in quanto compatibili; 
              b)  istituzione  di  una  addizionale  all'imposta   di
          consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
          diversi da quelli delle imprese industriali  ed  artigiane,
          di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15
          , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
          n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette  regioni,
          la cui entita', commisurata ai metri  cubi  di  gas  metano
          erogati, sara' determinata  da  ciascuna  regione  entro  i
          limiti minimi di lire 10 e massimi  di  lire  50  al  metro
          cubo. Sara' prevista un'imposta  regionale  sostitutiva  di
          detta addizionale e di pari importo della stessa, a  carico
          delle utenze esenti, comprese quelle di cui al  ventunesimo
          comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.  784  ;
          la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva,
          gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
          vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
          cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1977,
          n. 102; 
              c) previsione della facolta' delle  regioni  a  statuto
          ordinario di istituire un'imposta regionale  sulla  benzina
          per autotrazione, erogata dagli impianti  di  distribuzione
          ubicati nelle predette regioni la cui entita',  commisurata
          ai litri di benzina erogati,  e'  determinata  da  ciascuna
          regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30  al
          litro; tale imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  consumatore
          della benzina e riscossa  dal  soggetto  erogatore  che  e'
          tenuto  a  versarla   alla   regione.   Le   modalita'   di
          accertamento, i  termini  per  il  versamento  dell'imposta
          nelle casse  regionali,  le  sanzioni,  da  determinare  in
          misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del
          tributo evaso, le indennita' di mora e di interessi per  il
          ritardato pagamento dovranno essere  disposti  da  ciascuna
          regione con propria legge.". 
              Si riporta l'art. 17, comma 1 del  decreto  legislativo
          21  dicembre  1990,  n.  398  (  Istituzione  e  disciplina
          dell'addizionale   regionale   all'imposta   erariale    di
          trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.  952  e
          successive   modificazioni,   dell'addizionale    regionale
          all'accisa sul gas naturale e  per  le  utenze  esenti,  di
          un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della
          facolta' delle regioni a  statuto  ordinario  di  istituire
          un'imposta  regionale  sulla  benzina  per   autotrazione),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1990,  n.
          301: 
              " 1. Le regioni a statuto ordinario hanno  facolta'  di
          istituire con  proprie  leggi  un'imposta  regionale  sulla
          benzina  per  autotrazione,  erogata  dagli   impianti   di
          distribuzione    ubicati    nelle    rispettive    regioni,
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.".