(( Art. 67 octies 
 
 
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del  20
                        e del 29 maggio 2012 
 
  1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede  legale
od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di  lavoro  autonomo
in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio  2012,
e che per effetto  del  sisma  hanno  subito  la  distruzione  ovvero
l'inagibilita' dell'azienda, dello studio  professionale,  ovvero  la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati  per  la  loro
attivita',  denunciandole  all'autorita'   comunale   e   ricevendone
verificazione, possono usufruire di  un  contributo  sotto  forma  di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno  2014,
per la  ricostruzione,  il  ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei
suddetti beni. 
  2. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 33, comma 1, terzo  periodo,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e  2015,  mediante  corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle  relative  ai  controlli  e
alla revoca del beneficio conseguente alla  sua  indebita  fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza,  secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che  concede  il  contributo  nel
rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi), e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              Il decreto legislativo n. 241 del  1997  e'  Pubblicato
          nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174. 
              Si  riporta  l'articolo33,  comma  1  della  Legge   12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2012), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          novembre 2011, n. 265, S.O. : 
              "Art. 33. Disposizioni diverse 
              1. La dotazione del fondo di cui all'art.  7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per  l'anno
          2012 ed  e'  ripartita,  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 100 milioni di  euro  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo e' destinata per l'anno 2012  al  finanziamento  di
          interventi    urgenti    finalizzati    al     riequilibrio
          socio-economico,  ivi  compresi  interventi  di  messa   in
          sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei  territori  e
          alla promozione di attivita' sportive, culturali e  sociali
          di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
          dicembre 2010, n.  220.  E'  altresi'  rifinanziata  di  50
          milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
          di cui all'art. 13, comma 3-quater,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Alla  ripartizione  della
          predetta quota  e  all'individuazione  dei  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, in coerenza con apposito atto di  indirizzo  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario. 
              2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione
          di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31  maggio  2011,
          n. 88,  sono  assegnate  dal  CIPE  con  indicazione  delle
          relative quote annuali. Alle risorse del  Fondo  trasferite
          sui pertinenti  capitoli  di  bilancio  si  applica  quanto
          previsto all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e'  assegnata
          una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno  2015
          per il periodo di programmazione  2014-2020,  da  destinare
          prioritariamente   alla    prosecuzione    di    interventi
          indifferibili infrastrutturali, nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia  sanitaria,
          per il dissesto idrogeologico e  per  interventi  a  favore
          delle imprese sulla base di titoli  giuridici  perfezionati
          alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti  nell'ambito
          dei  programmi  nazionali  per  il  periodo  2007-2013.   I
          predetti  interventi  sono  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro delegato per la politica  di  coesione  economica,
          sociale  e   territoriale,   su   proposta   del   Ministro
          interessato al singolo intervento. 
              4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
          politica economica,  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e',
          fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  58,
          ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012. 
              5. La dotazione del fondo di cui all'art. 6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950
          milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di
          475 milioni per l'anno 2014 e di 450  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2015. 
              6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili
          relative a rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,
          esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778  «Agenzia
          delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263  milioni  di
          euro per l'anno 2013, e' versata all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              7. All'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre  2010,
          n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera  c),
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  il
          quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti  dal
          seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto  all'importo
          di 3.150 milioni di euro  sono  riassegnate  al  fondo  per
          l'ammortamento dei titoli  di  Stato».  Il  presente  comma
          entra in vigore alla data di pubblicazione  della  presente
          legge nella Gazzetta Ufficiale. 
              8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito  fondo  con
          una dotazione di 750 milioni di euro, destinato,  quanto  a
          200 milioni di  euro  al  Ministero  della  difesa  per  il
          potenziamento ed il finanziamento  di  oneri  indifferibili
          del comparto difesa e sicurezza, quanto a  220  milioni  di
          euro al Ministero dell'interno per il potenziamento  ed  il
          finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei  Vigili  del  fuoco,
          quanto a 30 milioni di  euro  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza per il potenziamento ed il finanziamento  di  oneri
          indifferibili, quanto a 100 milioni di  euro  al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
          messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto  a  100
          milioni di euro al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare  per  interventi  in  materia  di
          difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a  100
          milioni di euro al Ministero dello sviluppo  economico  per
          il finanziamento del fondo di garanzia di cui  all'art.  15
          della  legge  7  agosto   1997,   n.   266.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
          fondo di cui al presente comma. 
              9. All'art. 55, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, le parole:  «2.300  milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il
          presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
              10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2012 da destinare a misure di  sostegno  al  settore
          dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con
          gli interventi gia' previsti a legislazione vigente  e  con
          le esigenze del settore. 
              11.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  commi  da
          4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche
          relativamente   all'esercizio    finanziario    2012    con
          riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi   2011.   Le
          disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 23  aprile  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si  applicano
          anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi
          stabiliti relativamente al predetto  esercizio  finanziario
          sono aggiornati per gli anni: da 2009 a  2011,  da  2010  a
          2012 e da 2011 a 2013.  Le  risorse  complessive  destinate
          alla liquidazione della quota del  5  per  mille  nell'anno
          2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. 
              12. In attuazione  dell'art.  26  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio
          al 31 dicembre 2012 sono prorogate le  misure  sperimentali
          per l'incremento della produttivita' del  lavoro,  previste
          dall'art. 2, comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n.  126.  L'agevolazione  di  cui  al
          primo periodo trova  applicazione  nel  limite  massimo  di
          onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  al
          fine del rispetto dell'onere  massimo  fissato  al  secondo
          periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo  assoggettabile
          all'imposta   sostitutiva   prevista   dall'art.   2    del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,  nonche'
          il limite massimo  di  reddito  annuo  oltre  il  quale  il
          titolare non puo' usufruire  dell'agevolazione  di  cui  al
          presente articolo. 
              13. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le  parole:
          «Negli anni  2009,  2010  e  2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012».  Ai  fini
          dell'applicazione del  periodo  precedente,  il  limite  di
          reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da
          riferire all'anno 2011. 
              14. 
              15. Per il finanziamento di interventi  in  favore  del
          sistema universitario e per le finalita' di  cui  al  Fondo
          per  il  finanziamento  ordinario  delle   universita'   e'
          autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro. 
              16. Per le finalita' di  cui  all'art.  1,  comma  635,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art.  2,  comma
          47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la
          spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012. 
              17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio  1991,
          n. 243, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di  euro  per
          l'anno 2012. 
              18. Ai fini della proroga  fino  al  31  dicembre  2012
          della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
          dotazione del fondo di cui all'art. 1,  comma  1240,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata  di  1.400
          milioni di euro per l'anno 2012. 
              19.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
          31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni  di  cui  al
          medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  n.
          92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          125 del 2008, e successive modificazioni.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
          5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
          cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato art. 24 del
          decreto-legge   n.   78   del   2009,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
              20. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di  euro
          1.000 milioni per l'anno 2012. 
              21.  In  attesa  della  riforma  degli   ammortizzatori
          sociali  ed  in  attuazione  dell'intesa  Stato  regioni  e
          province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per  l'anno  2012  e
          nel limite delle risorse di cui al comma  26,  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre,
          sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
          non superiori a  dodici  mesi,  in  deroga  alla  normativa
          vigente,  la  concessione,   anche   senza   soluzione   di
          continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
          di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
          riferimento a  settori  produttivi  e  ad  aree  regionali.
          Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   destinate   alla
          concessione, in deroga alla normativa vigente, anche  senza
          soluzione  di  continuita',   di   trattamenti   di   cassa
          integrazione guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione
          speciale, i trattamenti  concessi  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 30, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  possono
          essere  prorogati,  sulla   base   di   specifici   accordi
          governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          La misura dei trattamenti di cui al periodo  precedente  e'
          ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del  30
          per cento nel caso di seconda proroga e del  40  per  cento
          nel caso di proroghe successive. I trattamenti di  sostegno
          del reddito, nel caso di proroghe successive alla  seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla  regione.
          Bimestralmente il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali invia al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          una relazione sull'andamento degli  impegni  delle  risorse
          destinate agli ammortizzatori in deroga. 
              22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche ai lavoratori destinatari dei  trattamenti  di  cassa
          integrazione guadagni in deroga e di mobilita'  in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni di cui all'art.  8,  comma
          3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui
          all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991,  n.  223.
          Con riferimento ai lavoratori di cui al primo  periodo,  ai
          fini del calcolo del requisito di cui al  citato  art.  16,
          comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide
          anche  eventuali  mensilita'  accreditate  dalla   medesima
          impresa presso la Gestione  separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
          dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1,  comma  212,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  i  soggetti  che
          abbiano conseguito in regime di monocommittenza un  reddito
          superiore a 5.000 euro complessivamente  riferito  a  dette
          mensilita'. All'art. 7-ter del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3,
          le parole:  «2009-2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli  anni  2009,
          2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni
          2009, 2010, 2011 e 2012». 
              23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
          disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite  di  40
          milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'art.  19  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni. L'intervento di cui all'art.  19,
          comma 12, del citato  decreto-legge  n.  185  del  2008  e'
          prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni
          di euro. Al comma 7 dell'art. 19 del  citato  decreto-legge
          n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole:  «per
          gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
          «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». 
              24. L'intervento di cui al  comma  6  dell'art.  1  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e'
          prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro.
          Al comma 8 dello stesso art. 1 del  predetto  decreto-legge
          n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
          sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni  2009,  2010,
          2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e' prorogato nell'anno  2012  nel  limite  di
          spesa di 30 milioni di euro con le modalita'  definite  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              25. Gli interventi  a  carattere  sperimentale  di  cui
          all'art. 2, commi 131, 132,  134  e  151,  della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191,  e  successive   proroghe,   sono
          prorogati  per  l'anno  2012  con  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e  nel
          limite di importi definiti nello stesso  decreto,  anche  a
          seguito del monitoraggio degli  effetti  conseguenti  dalla
          sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque
          non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010. 
              26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti
          a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come  rifinanziato  dalla
          presente legge. 
              27. La dotazione del Fondo  di  intervento  integrativo
          per la concessione  dei  prestiti  d'onore  e  l'erogazione
          delle borse di studio da ripartire tra le regioni,  di  cui
          alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150
          milioni di euro per l'anno 2012. 
              28. Per consentire il rientro dall'emergenza  derivante
          dal sisma che ha  colpito  il  territorio  abruzzese  il  6
          aprile 2009, la ripresa della riscossione di  cui  all'art.
          39, commi 3-bis, 3-ter e  3-quater,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene,  senza  applicazione
          di sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,  mediante  il
          pagamento in centoventi rate  mensili  di  pari  importo  a
          decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto  per
          ciascun tributo o contributo,  ovvero  per  ciascun  carico
          iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al  netto  dei
          versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40 per cento. 
              29.  Le  somme  versate  entro  il  31   ottobre   2011
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi   delle
          disposizioni indicate nell'allegato 3, che,  alla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  non  sono
          state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, sono
          acquisite  definitivamente  al  bilancio  dello  Stato.  Il
          presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
              30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane  e'  disposto  l'aumento  dell'aliquota  dell'accisa
          sulla  benzina  e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'
          dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
          di cui all'allegato I del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in misura  tale  da  determinare,
          per l'anno 2012, maggiori entrate  pari  a  65  milioni  di
          euro. 
              30-bis. All'aumento di accisa  sulle  benzine  disposto
          con il provvedimento di cui al  comma  precedente,  non  si
          applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. 
              30-ter.  Il  maggior  onere  conseguente   all'aumento,
          disposto  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   30,
          dell'aliquota di accisa sul gasolio usato  come  carburante
          e' rimborsato, con le modalita' previste dall'art. 6, comma
          2, primo e  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 26, nei confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art.  5,  comma  1,  limitatamente  agli  esercenti  le
          attivita' di trasporto merci con veicoli di  massa  massima
          complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e  comma  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 
              31.  Il  contratto  di  programma   per   il   triennio
          2009-2011,  stipulato  tra  Poste  italiane  s.p.a.  e   il
          Ministero dello sviluppo  economico,  e'  approvato,  fatti
          salvi  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  UE  in
          materia. Ai relativi oneri si fa fronte  nei  limiti  degli
          stanziamenti di bilancio previsti a  legislazione  vigente.
          Il  presente  comma  entra   in   vigore   alla   data   di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              32. In  favore  dei  policlinici  universitari  gestiti
          direttamente da universita' non statali di cui all'art.  8,
          comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,
          e' disposto, a titolo di concorso statale al  finanziamento
          degli  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle  attivita'
          strumentali   necessarie   al   perseguimento   dei    fini
          istituzionali da parte dei soggetti di cui al  citato  art.
          8, comma 1, il finanziamento di  70  milioni  di  euro  per
          l'anno  2012.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i
          policlinici   universitari    gestiti    direttamente    da
          universita'  non  statali  e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              33. Il fondo istituito ai sensi dell'art. 22, comma  6,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e'
          incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012. 
              34. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma
          26-ter,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 25 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  L'ultimo
          periodo del citato comma 26-ter e' soppresso. 
              35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre  1993,
          n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
          3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
          35 per cento all'istituto per la ricerca, la  formazione  e
          la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50  per  cento
          all'I.R.F.A.  -  Istituto  per  la  riabilitazione   e   la
          formazione ANMIL onlus e  per  il  restante  15  per  cento
          all'Istituto  europeo  per  la  ricerca,  la  formazione  e
          l'orientamento  professionale  -  I.E.R.F.O.P.  onlus,  con
          l'obbligo   per   i   medesimi   degli    adempimenti    di
          rendicontazione come previsti dall'art.  2  della  medesima
          legge. Il presente comma  entra  in  vigore  alla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al  presente  comma  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              36. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi dell'art. 1,  comma  89,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220,  rilevante  ai  fini  della
          verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno,  non
          sono considerate le spese sostenute dal comune di  Barletta
          per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo
          del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese  opera
          nei limiti di 1 milione di euro  per  l'anno  2011.  A  tal
          fine, la dotazione del Fondo di cui all'art.  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011.  Il  presente
          comma entra in vigore  alla  data  di  pubblicazione  della
          presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
              37. In via  straordinaria,  per  l'anno  2012,  per  la
          provincia   ed   il    comune    di    Milano,    coinvolti
          nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015,  le
          sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),  dell'art.
          7 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  149,  si
          intendono cosi' ridefinite: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per  un
          importo non  superiore  all'1,5  per  cento  delle  entrate
          correnti registrate  nell'ultimo  consuntivo.  In  caso  di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati
          nell'ultimo consuntivo; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti,  ad   eccezione   dell'indebitamento   legato
          esclusivamente alle opere  essenziali  connesse  al  grande
          evento  EXPO   Milano   2015,   ricomprendendovi   altresi'
          eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale;
          i mutui e i prestiti obbligazionari  posti  in  essere  con
          istituzioni creditizie o finanziarie per  il  finanziamento
          degli investimenti  devono  essere  corredati  da  apposita
          attestazione  da  cui  risulti   il   conseguimento   degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione,  salvo  quanto   sopra   previsto   per   gli
          investimenti indispensabili per la realizzazione del grande
          evento EXPO Milano 2015. 
              38. Per le finalita' di cui all'art. 2,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  e'
          autorizzata la spesa  di  3  milioni  di  euro  per  l'anno
          2012.".