Art. 67 
 
                  Comitato per il capitale naturale 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, e' istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  il  Comitato  per  il  capitale
naturale. Il Comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e ne fanno  parte  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti,  delle
politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e
le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione, dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della
Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di  statistica,
il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il
Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti  delegati.
Il Comitato e' integrato con esperti  della  materia  provenienti  da
universita' ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti  pubblici
in  possesso  di  specifica  qualificazione,  nominati  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali,
economici  e  ambientali  coerenti   con   l'annuale   programmazione
finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e  10-bis  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  il
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro  il
28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri  e
al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del
capitale  naturale  del  Paese,  corredato  di  informazioni  e  dati
ambientali espressi  in  unita'  fisiche  e  monetarie,  seguendo  le
metodologie  definite  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   e
dall'Unione europea, nonche' di valutazioni ex ante ed ex post  degli
effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici. 
  3. La partecipazione al Comitato di cui al  comma  1  e'  svolta  a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o  rimborso  di
spese a qualsiasi titolo richiesti. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  40  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma  1  del
presente articolo promuove anche  l'adozione,  da  parte  degli  enti
locali, di sistemi di contabilita' ambientale e  la  predisposizione,
da  parte  dei  medesimi  enti,  di  appositi   bilanci   ambientali,
finalizzati al monitoraggio e alla  rendicontazione  dell'attuazione,
dell'efficacia e  dell'efficienza  delle  politiche  e  delle  azioni
svolte dall'ente per la tutela  dell'ambiente,  nonche'  dello  stato
dell'ambiente e del capitale naturale.  In  particolare  il  Comitato
definisce uno schema di riferimento sulla base delle  sperimentazioni
gia' effettuate dagli enti locali in tale ambito,  anche  avvalendosi
di cofinanziamenti europei. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1,  anche
ai fini del supporto  logistico  e  amministrativo,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 67: 
              Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 10-bis della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          31 dicembre 2009, n. 303 (S.O.): 
              "Art.  7.  Ciclo  e  strumenti   della   programmazione
          finanziaria  e  di  bilancio.  -  1.  L'impostazione  delle
          previsioni  di  entrata  e  di  spesa  dei  bilanci   delle
          amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al  metodo  della
          programmazione. 
              2. Gli strumenti della programmazione sono: 
              a)  il  Documento  di  economia  e  finanza  (DEF),  da
          presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
          le conseguenti deliberazioni parlamentari; 
              b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle
          Camere  entro  il  20  settembre  di  ogni  anno,  per   le
          conseguenti deliberazioni parlamentari; 
              c) il disegno di legge  di  stabilita',  da  presentare
          alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
              d) il disegno di legge del  bilancio  dello  Stato,  da
          presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
              e) il disegno di legge di assestamento,  da  presentare
          alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
              f)  gli  eventuali  disegni  di  legge  collegati  alla
          manovra di finanza  pubblica,  da  presentare  alle  Camere
          entro il mese di gennaio di ogni anno; 
              g) gli  specifici  strumenti  di  programmazione  delle
          amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
              3. I documenti di cui al comma 2, lettere a),  b),  c),
          d) ed e),  sono  presentati  alle  Camere  dal  Governo  su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentito, per quanto concerne la terza sezione del  DEF,  il
          Ministro per le politiche europee. Il documento di  cui  al
          comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
          indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica,  la  quale  si
          esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di
          cui alla medesima lettera a)." 
              "Art. 10. Documento di economia e finanza. - 1. Il DEF,
          come    risultante    dalle    conseguenti    deliberazioni
          parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e
          di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le
          differenze   piu'    significative    tra    lo    scenario
          macroeconomico e finanziario scelto e le  previsioni  della
          Commissione, con  particolare  riferimento  alle  variabili
          esogene adottate; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con
          quanto  previsto  dall'ordinamento  europeo,  indicati  per
          ciascun anno del periodo di  riferimento,  in  rapporto  al
          prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
          alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario; 
              l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono
          avere  effetti  sui  bilanci  pubblici,  ai   sensi   della
          direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'art. 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              e) in coerenza con gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma  1.
          Lo schema contiene gli elementi e le informazioni  previsti
          dai regolamenti  dell'Unione  europea  e  dalle  specifiche
          linee guida per  il  Programma  nazionale  di  riforma.  In
          particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di  cui  all'art.  11,  comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi  di
          carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di  rilancio
          e  sviluppo  dell'economia.  I   regolamenti   parlamentari
          determinano le  procedure  e  i  termini  per  l'esame  dei
          disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  nonche'
          lo stato di avanzamento  del  medesimo  programma  relativo
          all'anno  precedente,  predisposto   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni." 
              "Art. 10-bis. Nota di aggiornamento  del  Documento  di
          economia e finanza. - 1. La Nota di aggiornamento  del  DEF
          contiene: 
              a)   l'eventuale    aggiornamento    degli    obiettivi
          programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera  e),  al
          fine  di  stabilire  una  diversa  articolazione  di   tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'art. 10,  comma  2,
          lettera a), ovvero di  recepire  raccomandazioni  approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante periodo di riferimento; 
              b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
          settore statale; 
              c)  le  osservazioni  e  le   eventuali   modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'art. 9, comma 1; 
              d) in coerenza con gli obiettivi di  cui  all'art.  10,
          comma 2, lettera e), e con i loro eventuali  aggiornamenti,
          il contenuto del Patto di stabilita' interno e le  sanzioni
          previste ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e),  della
          legge 5 maggio 2009,  n.  42,  da  applicare  nel  caso  di
          mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilita'
          interno, nonche' il contenuto del Patto di convergenza e le
          misure  atte  a  realizzare  il  percorso  di   convergenza
          previsto dall'art. 18 della citata legge n.  42  del  2009,
          come modificato  dall'art.  51,  comma  3,  della  presente
          legge. 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  5,
          comma 1, lettera a), della legge  5  maggio  2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'art. 10, comma  2,  lettera  e),
          della presente legge. Entro  il  medesimo  termine  del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'art. 30, comma 9, lettera f),  la  sezione  di  cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al  comma  1  e'
          corredata altresi' da un rapporto programmatico  nel  quale
          sono indicati gli interventi volti a ridurre,  eliminare  o
          riformare  le  spese  fiscali   in   tutto   o   in   parte
          ingiustificate o superate alla luce delle  mutate  esigenze
          sociali  o  economiche  ovvero  che  si   sovrappongono   a
          programmi di spesa  aventi  le  stesse  finalita',  che  il
          Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
          Nell'indicazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
          periodo resta ferma la priorita' della tutela  dei  redditi
          di lavoro dipendente e autonomo,  dei  redditi  di  imprese
          minori e dei redditi di  pensione,  della  famiglia,  della
          salute,  delle   persone   economicamente   o   socialmente
          svantaggiate, del patrimonio artistico e  culturale,  della
          ricerca  e   dell'istruzione,   nonche'   dell'ambiente   e
          dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
          sono trascorsi cinque anni dalla  entrata  in  vigore  sono
          oggetto di specifiche proposte di eliminazione,  riduzione,
          modifica o conferma. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
          Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi  di
          eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
          all'art. 10,  comma  2,  lettera  e),  ovvero  in  caso  di
          scostamenti rilevanti degli andamenti di  finanza  pubblica
          rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
          interventi   correttivi,   trasmette   una   relazione   al
          Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
          ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
          che si prevede di adottare. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'art. 10, comma 6." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   40,   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33  recante  (Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. 
              "Art. 40. Pubblicazione  e  accesso  alle  informazioni
          ambientali. - 1.  In  materia  di  informazioni  ambientali
          restano  ferme  le  disposizioni  di  maggior  tutela  gia'
          previste  dall'art.  3-sexies  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, dalla legge 16  marzo  2001,  n.  108,
          nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              2. Le amministrazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  195  del  2005,
          pubblicano, sui propri siti istituzionali e in  conformita'
          a quanto previsto dal  presente  decreto,  le  informazioni
          ambientali di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  che  detengono
          ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
          relazioni  di  cui  all'art.  10   del   medesimo   decreto
          legislativo.  Di  tali  informazioni   deve   essere   dato
          specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione  detta
          «Informazioni ambientali». 
              3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di
          accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              4. L'attuazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione
          degli accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 195. Sono fatti  salvi  gli  effetti  degli
          accordi eventualmente gia'  stipulati,  qualora  assicurino
          livelli  di  informazione  ambientale  superiori  a  quelli
          garantiti dalle disposizioni del  presente  decreto.  Resta
          fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
          medesimo art. 11, nel rispetto dei livelli di  informazione
          ambientale  garantiti  dalle  disposizioni   del   presente
          decreto."