(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 67)
 
                               Art. 67 
 
                    (Invito a fornire deduzioni) 
 
 
  1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio,  il  pubblico
ministero notifica al presunto  responsabile  un  atto  di  invito  a
dedurre, nel quale  sono  esplicitati  gli  elementi  essenziali  del
fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo  contributo  causale
alla realizzazione del danno  contestato,  fissando  un  termine  non
inferiore a quarantacinque giorni, che  decorre  dal  perfezionamento
dell'ultima notificazione dell'invito, entro  il  quale  il  presunto
responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate  a  base
della contestazione formulata e depositare le  proprie  deduzioni  ed
eventuali documenti. 
 
 
  2. Nello stesso termine il presunto responsabile,  con  istanza  da
formulare in calce alle deduzioni  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in
separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero,
puo' chiedere di essere sentito personalmente; in tal  caso  l'omessa
audizione personale, determina l'inammissibilita' della citazione. 
 
 
  3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno  dell'audizione
che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e  comprovate
ragioni, puo' essere differito comunque entro il termine  di  cui  al
comma 1. 
 
 
  4. Le audizioni personali, alle quali il presunto  responsabile  ha
la  facolta'  di  farsi  assistere   dal   difensore,   sono   sempre
verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o  da  un
appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56. 
 
 
  5.  Il  procuratore  regionale  deposita  l'atto  di  citazione  in
giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso,  entro  centoventi
giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle
deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo  quanto
disposto dall'articolo 86. 
 
 
  6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei
confronti di una pluralita' di soggetti, il termine di cui al comma 5
decorre dal  momento  del  perfezionamento  della  notificazione  per
l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per
ciascun invitato dal momento del perfezionamento della  notificazione
nei suoi confronti. 
 
 
  7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero  non
puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di  compiere
accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle
controdeduzioni. 
 
 
  8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' costituire  in
mora il presunto responsabile, ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile. 
 
 
  9. I termini di cui al presente articolo  sono  sospesi  dal  primo
agosto al trentuno agosto e riprendono a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla  fine
di detto periodo.