Art. 67 
 
 
                    Accesso al credito agevolato 
 
  1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie  previste  dalle  norme
vigenti per le cooperative e  i  loro  consorzi  sono  estese,  senza
ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di  volontariato  e
alle  associazioni  di  promozione  sociale  che,  nell'ambito  delle
convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano  ottenuto  l'approvazione
di uno o piu'  progetti  di  attivita'  e  di  servizi  di  interesse
generale inerenti alle finalita' istituzionali.