Art. 67 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37
e 45  del  presente  decreto  si  provvede  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1,  comma  585,  della  legge  n.  232  del  2016,  come
modificato dall'articolo 66. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando