Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.