Art. 68. 
                 Analisi comparativa delle soluzioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7  agosto
1990, n. 241, e del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
acquisiscono,  secondo  le   procedure   previste   dall'ordinamento,
programmi informatici a seguito di  una  valutazione  comparativa  di
tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni  disponibili  sul
mercato: 
    a)  sviluppo  di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente; 
    b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a  spese
della medesima o di altre amministrazioni; 
    c) acquisizione di programmi  informatici  di  tipo  proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso; 
    d)  acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice  sorgente
aperto; 
    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d). 
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni
informatiche che assicurino  l'interoperabilita'  e  la  cooperazione
applicativa, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di  tipo  aperto,  salvo
che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 
  3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un  formato  dati
reso pubblico e documentato esaustivamente. 
  4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale,
un  repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle   pubbliche
amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati. 
 
          Note all'art. 68:
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
          si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo febbraio 2005, n. 42, si
          vedano le note all'art. 10.