Art. 68 Assicurazioni estere 1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso l'intervento dei soggetti stessi». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: «2-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione stipulati mediante l'intervento dei soggetti indicati nel citato terzo periodo.». 3. Per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta, da parte dei soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere effettuato, entro il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve relative ai contratti in essere al 31 dicembre 2011.