(Regolamento di polizia mortuaria- art. 68)
                              Art. 68. 
  1. I campi destinati  all'inumazione,  all'aperto  ed  al  coperto,
devono essere ubicati in  suolo  idoneo  per  struttura  geologica  e
mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e  per  il  livello
della falda idrica.