Art. 68 
                       Obblighi dei lavoratori 
  1. I lavoratori devono: 
  a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro  o  dai
suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva  e
della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti; 
  b)  usare  secondo  le  specifiche  istruzioni  i  dispositivi   di
sicurezza, i  mezzi  di  protezione  e  di  sorveglianza  dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro; 
  c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o  al
preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di  sicurezza,  di
protezione  e  di  sorveglianza  dosimetrica,  nonche'  le  eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; 
  d)  non   rimuovere   ne'   modificare,   senza   averne   ottenuto
l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di  sicurezza,  di
segnalazione, di protezione e di misurazione; 
  e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni  o  manovre  che
non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione
e la sicurezza; 
  f) sottoporsi  alla  sorveglianza  medica  ai  sensi  del  presente
decreto. 2. I lavoratori che svolgono, per  piu'  datori  di  lavoro,
attivita' che li  espongano  al  rischio  da  radiazioni  ionizzanti,
devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attivita' svolte
presso gli altri, ai fini di quanto previsto al  precedente  articolo
66. Analoga dichiarazione deve essere resa  per  eventuali  attivita'
pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad  esibire  il  libretto
personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate  prima
di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.