Art. 68 (Cementazioni) 1. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Articolo 89 1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalita' stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda."