Art. 68 
 
 
                       (( Assicurazioni estere 
 
  1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non  sia
applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta'  di  prestazione  di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono
riscossi i redditi derivanti da tali contratti». 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito  il
seguente: 
  «2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter  si  applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. L'imposta  di  cui  al  comma  2  e'
commisurata  al  solo  ammontare  del   valore   dei   contratti   di
assicurazione indicati  nel  citato  terzo  periodo.  A  tal  fine  i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti  d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e'  riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni». 
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve  essere  effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base  del  valore  dei  contratti  in
essere al 31 dicembre 2011. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art.  26-ter,  comma  3  del  Decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre  1973,  n.  268,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1  e  2,
          dovuti da soggetti non residenti e  percepiti  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato e'  dovuta  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
          per cento.  L'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata
          direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
          nel  territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
          scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23,  che  risponde
          in  solido  con  l'impresa  estera  per  gli  obblighi   di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione  annuale  delle  somme.  Nel  caso   in   cui
          l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente  dalle
          imprese di assicurazioni  estere  operanti  nel  territorio
          dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi
          ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta  sostitutiva
          e' applicata dai soggetti di cui all'art. 23  attraverso  i
          quali sono riscossi i redditi derivanti da tali  contratti.
          L'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata  anche  dai
          soggetti di cui all'art. 23 attraverso  il  cui  intervento
          sono stati stipulati i contratti di assicurazione,  qualora
          i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita'
          e contratti  siano  riscossi  attraverso  l'intervento  dei
          soggetti stessi. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove
          necessario,  i  dati  e  le  informazioni  utili   per   la
          determinazione dei redditi consegnando, anche in copia,  la
          relativa documentazione o, in mancanza,  una  dichiarazione
          sostitutiva  nella  quale  attesti  i  predetti   dati   ed
          informazioni. Nel caso in cui  i  redditi  siano  percepiti
          direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.". 
              Il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  24  settembre
          2002,  n.  209  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          razionalizzazione  della  base  imponibile,  di   contrasto
          all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta   per   le
          assunzioni,  di  detassazione   per   l'autotrasporto,   di
          adempimenti per i  concessionari  della  riscossione  e  di
          imposta  di  bollo),  modificato  dalla   presente   legge,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  2002,  n.
          225. 
              Si riporta l'art. 14 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul  reddito),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.: 
              "Art. 14. (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo) 
              Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: 
              a) le imposte e le ritenute  alla  fonte  liquidate  ai
          sensi  degli  artt.  36-bis  e  36-ter  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          netto dei versamenti diretti risultanti dalle  attestazioni
          allegate alle dichiarazioni ; 
              b) le imposte, le maggiori imposte e le  ritenute  alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; 
              c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi  agrari
          determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; 
              d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie 
              Si riporta l'art. 3 della citata Legge n. 212 del 2000: 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".