Art. 67. Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica 1. Le Universita' disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65. 3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di ateneo di cui all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008.