(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 67)
                              Art. 67. 
   Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica 
 
    1.  Le  Universita'  disciplinano,  in  sede  di   contrattazione
integrativa, la concessione di benefici  di  natura  assistenziale  e
sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
servizio sanitario nazionale. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di  legge  o
di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non  coperta
da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei  Fondi  di  cui
agli artt. 63 e 65. 
    3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di ateneo  di  cui
all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008.