Art. 69
                          Norme transitorie
(Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali
recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla
legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del
pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non
abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali
disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei
contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai
soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli
articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di
studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo
contratto collettivo.
  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle
amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le
procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui
all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il
regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e'
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN
utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
 
             Note all'art. 69:
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          c)  della  lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                 -  La  legge  29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del 6 aprile 1983, reca "legge
          quadro sul pubblico impiego".
                 -  Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
          n.   748  (Disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo):
                 "Art.  60  (Ricostruzione  dei  ruoli organici delle
          carriere  direttive).  -  I  ruoli  organici delle carriere
          direttive,  amministrative  e tecniche, esistenti alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto sono modificati
          come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
                   i  posti previsti per le qualifiche corrispondenti
          ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
                   le qualifiche di ispettore generale e di direttore
          di  divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento
          entro  i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
          determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
                     a) la  dotazione organica complessiva per le due
          qualifiche  ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla
          somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore
          generale,  o  equiparata,  in  attivita'  di servizio e del
          numero  dei  posti di organico previsti per la qualifica di
          direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,
          del  numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'
          di  servizio,  ridotta  del numero complessivo dei posti di
          organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di
          dirigente superiore e di primo dirigente;
                     b) il  numero  dei posti delle due qualifiche ad
          esaurimento  e'  stabilito, rispettivamente, in misura pari
          alla    meta'    della   dotazione   organica   complessiva
          rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
                     c) i  posti  ad  esaurimento  sono  soppressi, a
          cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore
          di  divisione,  o  equiparate, in ragione di un terzo delle
          future  vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di
          cui all'articolo 65.
                 Le  dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a
          primo  dirigente,  riordinate  ai sensi del titolo II, sono
          rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri;
                   1)  la  dotazione  organica  complessiva e' pari a
          quella  prevista  dalle  vigenti disposizioni, per l'intero
          ruolo   organico,   tenuto  anche  conto  delle  variazioni
          apportate  in  conseguenza del riordinamento delle carriere
          ex  speciali,  ridotta  dei posti istituiti con il presente
          decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
                   2)  la  dotazione  della  qualifica  di  direttore
          aggiunto  di  divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto
          della  dotazione  organica complessiva di cui al precedente
          punto  1);  la  dotazione  cumulativa  delle  qualifiche di
          direttore  di  sezione e consigliere, o equiparate, e' pari
          ai restanti posti;
                   3)  in  corrispondenza  dei  posti  ad esaurimento
          previsti  dal  precedente  primo comma per le qualifiche di
          ispettore   generale   e   di  direttore  di  divisione,  o
          equiparate,   sono   accantonati  altrettanti  posti  nella
          qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
                 Ai  fini  di quanto previsto all'art. 15 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i
          dirigenti   precedono  i  funzionari  delle  qualifiche  ad
          esaurimento   di  ispettore  generale  e  di  direttore  di
          divisione, o equiparato".
                 "Art.  61 (Trattamento economico delle qualifiche ad
          esaurimento).  - Gli impiegati delle carriere direttive non
          inquadrati  nella  corrispondente carriera dei dirigenti ai
          sensi  del  precedente  art.  59  conservano  nel  ruolo ad
          esaurimento  di  cui  all'art.  60 la qualifica rivestita e
          l'anzianita'  di  carriera  e  di  qualifica  possedute. La
          promozione  ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
          resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
          alla entrata in vigore del presente decreto.
                 Lo   stipendio   annuo  lordo  delle  qualifiche  ad
          esaurimento   di  ispettore  generale  e  di  direttore  di
          divisione,  o  equiparate,  e'  stabilito,  con effetto dal
          1o luglio  1972,  in misura pari a quattro quinti di quello
          spettante  rispettivamente  al  dirigente  superiore  ed al
          primo  dirigente  con  pari  anzianita'  di  qualifica.  Le
          indennita',  i  proventi  ed  i compensi indicati nel primo
          comma  dell'art.  50  continuano  ad  essere corrisposti in
          conformita' delle vigenti disposizioni.
                 Il  trattamento  giuridico ed economico previsto dai
          precedenti  commi  e' esteso agli impiegati che accederanno
          al  ruolo  ad  esaurimento  successivamente  all'entrata in
          vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 15 della
          legge  9 marzo  1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro):
                 "Art.  15  (Funzionari  direttivi). - 1. A decorrere
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, al
          personale  degli  enti  pubblici  disciplinati  dalla legge
          20 marzo  1975,  n.  70,  in  possesso  della  qualifica di
          direttore  o  consigliere  capo  ed equiparate ovvero delle
          qualifiche  inferiori  della  ex-categoria  direttiva, alla
          data  degli inquadramenti operati in attuazione delle norme
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
          1976,  n.  411,  e'  esteso ad personam, e sulla base delle
          anzianita'  di  servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
          riassorbibili,  rispettivamente il trattamento giuridico ed
          economico  degli  ispettori  generali  e  dei  direttori di
          divisione  di cui all'art. 61, decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e
          integrazioni.
                 2.   In   sede  di  contrattazione  articolata  sono
          individuate  posizioni funzionali di particolare rilievo da
          attribuire  ai  funzionari  della categoria direttiva della
          ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita'
          per  l'effettivo  espletamento  delle  funzioni medesime da
          attribuire  al  personale in questione in aggiunta a quelle
          previste   dagli   accordi   di   categoria.   Le  funzioni
          indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
          definite  sulla  scorta  di  criteri  che tengano conto del
          grado  di  autonomia  e del livello di responsabilita' e di
          preparazione  professionale richiesti per la preposizione a
          strutture  organizzative, a compiti di studio, di ricerca e
          progettazione,   a  funzioni  di  elevata  specializzazione
          dell'area    informatica,   ad   attivita'   ispettive   di
          particolare  complessita',  nonche'  a  funzioni vicarie. I
          dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
          attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 22, commi
          17  e  18  della  legge 29 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
                 "17.   L'individuazione  delle  procedure,  la  loro
          razionalizzazione,  semplificazione  ed eventuale riduzione
          di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e
          comunicate  al  Dipartimento  della  funzione pubblica e al
          Ministero   del  tesoro  prima  della  successiva  verifica
          biennale   dei  carichi  di  lavoro,  cosi'  da  pervenire,
          nell'arco   del   primo   anno,   all'individuazione  delle
          procedure  o  procedimenti e, entro l'anno successivo, alla
          razionalizzazione,   semplificazione   e   riduzione  degli
          stessi.  Resta,  in  ogni  caso, ferma la cadenza triennale
          prevista  dall'art.  30,  comma  2, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  per  la  ridefinizione  degli uffici e delle
          dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni".
                 "18.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 5,
          della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, limitatamente alla
          verifica  di  congruita'  del  Dipartimento  della funzione
          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di
          lavoro,  si  applicano  alle  amministrazioni  indicate nel
          comma  1  dell'art. 6, decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli
          enti   pubblici   non  economici  vigilati  dalle  predette
          amministrazioni.  L'esito  delle  verifiche  di  congruita'
          delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di lavoro e'
          comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate
          dalle  altre  amministrazioni, ivi compresi gli enti locali
          per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge  11 ottobre  1994, n. 574, sono approvate con
          deliberazione  dei  competenti organi delle amministrazioni
          stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".
                 - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 199 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato):
                 "Art.  199  (Modalita). - L'amministrazione che, per
          speciali   esigenze   di   determinati   servizi,   ritenga
          necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato
          appartenente    alla    carriera    direttiva    di   altra
          amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza
          in  tali  servizi,  puo'  avanzare  motivata  richiesta  al
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  che,  sentiti
          l'amministrazione   cui   l'impiegato   appartiene   ed  il
          Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione,  ne
          dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento
          nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
                 Analoga   richiesta   puo'   essere  avanzata  dalle
          amministrazioni   che,  in  relazione  alla  situazione  di
          organico  ed  alle esigenze di servizio, ritengono di poter
          utilizzare    contingenti    di    impiegati    di    altre
          amministrazioni,  appartenenti a carriere diverse da quelle
          direttive,  tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti
          ruoli aggiunti.
                 Il     Presidente     del     Consiglio,     sentita
          l'amministrazione  cui appartengono i contingenti richiesti
          e  previo  parere  del  Consiglio  superiore della pubblica
          amministrazione,  ne  dispone  il trasferimento con proprio
          decreto.
                 Alle  conseguenti variazioni di organici si provvede
          con regolamento di esecuzione.
                 L'iniziativa   di   chiedere   il  trasferimento  di
          contingenti  di  impiegati  di  carriere  diverse da quelle
          direttive   dall'una   all'altra   amministrazione   spetta
          altresi'    al    Consiglio    superiore   della   pubblica
          amministrazione.
                 Gli  impiegati  che,  ai  sensi  delle  disposizioni
          precedenti,  sono  trasferiti ad altra amministrazione sono
          inseriti  nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo
          la  data  di  nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la
          relativa anzianita' di carriera e di qualifica".
                 - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 484 del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e grado):
                 "Art.  484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in
          materia  di  trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso
          ricorso  al  Ministro della pubblica istruzione, che decide
          su  conforme  parere del Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione".
                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          25 gennaio   1994,   n.   144,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  49  del  1o marzo  1994,  reca  "Regolamento
          recante  norme  per  l'organizzazione  ed  il funzionamento
          dell'agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 8, comma
          4,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
                 "4.  In  attesa  della riforma della procedura della
          contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 45 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
          rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni
          (ARAN),  l'autorizzazione  di  cui all'art. 7, comma 1, del
          decreto-legge  27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge
          17 maggio  1995,  n.  186,  puo'  essere  concessa  sino al
          31 marzo 1998".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 6, comma
          5,   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "5.  Nelle  strutture  delle  facolta' di medicina e
          chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il
          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
          in odontoiatria".