Art. 69. 
                        Appalto di operazioni 
 
  1. Ogni operazione di produzione o operazione  collegata,  affidata
contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto. 
  2. Il contratto  definisce  chiaramente  le  responsabilita'  delle
parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore  di  rispettare  le
norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata,
responsabile della certificazione di ciascun lotto,  deve  esercitare
le proprie funzioni. 
  3. L'appaltatore non puo'  subappaltare  alcun  lavoro  affidatogli
senza una autorizzazione scritta del committente. 
  4. L'appaltatore rispetta i principi e le linee guida  delle  norme
di buona fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle
autorita' competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera  a),  e
all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 
 
          Nota all'art. 69:
              - L'art.  15  del  citato decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211, cosi' recita:
                «Art.  15  (Verifica  dell'osservanza  delle norme di
          buona  pratica clinica e di fabbricazione dei medicinali in
          fase  di sperimentazione). - 1. Per verificare l'osservanza
          delle  norme  di buona pratica clinica e di buona prassi di
          fabbricazione, il Ministero della salute, nell'ambito delle
          risorse  umane  esistenti  presso l'amministrazione designa
          ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da
          una  sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o
          i   centri  in  cui  si  effettua  la  sperimentazione,  lo
          stabilimento  di fabbricazione del medicinale sperimentale,
          tutti  i  laboratori  di analisi utilizzati nel corso della
          sperimentazione   e/o   i   locali   del   promotore  della
          sperimentazione, nonche' le strutture comunque coinvolte in
          qualsiasi  fase di attivita' connessa alle sperimentazioni.
          Le  ispezioni  sono  effettuate dal Ministero della salute,
          che  informa  l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei
          medicinali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita',
          le  ispezioni  e  i risultati vengono riconosciuti da tutti
          gli  altri  Stati  membri.  Gli  ispettori  devono  seguire
          specifico  iter  formativo  senza oneri aggiuntivi a carico
          del bilancio dello Stato.
              2.  L'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
          (EMEA) coordina le ispezioni che ricadono nell'ambito delle
          competenze  ad  essa  attribuite  dal  regolamento (CEE) n.
          2309/93;   al  riguardo  uno  Stato  membro  puo'  chiedere
          assistenza ad un altro Stato membro.
              3.   Al  termine  dell'ispezione  viene  elaborata  una
          relazione;   i  contenuti  della  relazione  devono  essere
          comunicati   al  promotore  della  sperimentazione  e  alle
          strutture    interessate   salvaguardandone   gli   aspetti
          confidenziali.  Essa puo' essere messa a disposizione degli
          altri  Stati  membri,  del  Comitato  etico  e dell'Agenzia
          europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA),  su
          richiesta motivata. A seguito della relazione il competente
          ufficio  del  Ministero  della  salute dispone le eventuali
          prescrizioni  da  seguire  per  rendere  la sperimentazione
          conforme alle norme di buona pratica clinica.
              4.  La  Commissione  puo',  su  richiesta  dell'Agenzia
          europea   per   la   valutazione   dei  medicinali  (EMEA),
          nell'ambito  delle  sue competenze previste dal regolamento
          (CEE) n. 2309/93, o di uno Stato membro interessato, previa
          consultazione  degli  Stati  membri interessati, richiedere
          una  nuova  ispezione,  qualora  a  seguito  della verifica
          dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva
          risultino differenze tra Stati membri.
              5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati
          tra   la  Comunita'  e  Paesi  terzi,  la  Commissione,  su
          richiesta  motivata  di  uno  Stato  membro  o  di  propria
          iniziativa, o uno Stato membro possono proporre l'ispezione
          di   un  centro  di  sperimentazione  e/o  della  sede  del
          promotore   della   sperimentazione   e/o  del  fabbricante
          stabiliti   in   un   Paese  terzo.  Tale  ispezione  viene
          effettuata   da  ispettori  della  Comunita'  adeguatamente
          qualificati.
              6.  Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto
          delle  indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
          europea,  vengono definite linee-guida sulla documentazione
          relativa  alla  sperimentazione clinica, che costituisce il
          fascicolo   permanente   della   sperimentazione,   nonche'
          linee-guida    sull'archiviazione,   sull'idoneita'   degli
          ispettori  e  sulle  procedure di ispezione per la verifica
          della  conformita'  delle sperimentazioni alle disposizioni
          del presente decreto legislativo.
              7.  Il  decreto  di  cui  al comma 6 viene aggiornato e
          tiene  conto  delle  revisioni  adottate  dalla Commissione
          europea.
              8.  Gli  ispettorati  di Paesi terzi, qualora intendano
          effettuare le ispezioni di cui al presente articolo, presso
          i  luoghi  di  cui  al  comma 1, devono, di volta in volta,
          preventivamente   notificarlo  all'Ispettorato  di  cui  al
          comma 14,  almeno  un  mese  prima  della  data prevista di
          ispezione;  a tale fine, il promotore della sperimentazione
          clinica  che riceve l'ispezione e' tenuto a comunicare tale
          procedura ai relativi ispettorati.
              9.  Le  spese  occorrenti per le attivita' ispettive su
          sperimentazioni cliniche dei medicinali condotte all'estero
          i  cui  risultati  sono  presentati per l'autorizzazione al
          commercio  in Italia sono a carico dell'azienda richiedente
          l'autorizzazione.
              10.  Le  spese  occorrenti  per  le attivita' ispettive
          sulle  organizzazioni private alle quali il promotore della
          sperimentazione puo' affidare, come previsto dalle norme di
          buona   pratica  clinica  una  parte  o  tutte  le  proprie
          competenze  in  tema  di sperimentazione clinica condotta a
          fini industriali, sono a carico di dette organizzazioni.
              11.  Al  personale  che  svolge  le ispezioni di cui ai
          commi 1,  2,  4,  5,  9 e 10 si applica quanto previsto dal
          comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
          n.  178,  anche tramite specifiche differenziate previsioni
          nei    periodici   aggiornamenti   del   relativo   decreto
          ministeriale; le relative spese sono a carico delle aziende
          farmaceutiche e delle organizzazioni di cui al comma 10.
              12.  Con decreto del Ministro della salute, da adottare
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  sono determinate, ai sensi dell'art. 5,
          comma 12,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le tariffe
          relative  ai  commi 9,  10  e  11;  i relativi importi sono
          versati  all'entrata  del  bilancio dello Stato, per essere
          riassegnati  ad  apposita unita' previsionale di base dello
          stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi
          con  successivo  decreto del Ministro della salute, nonche'
          assoggettate   allo   stesso  regime  di  cui  al  comma 12
          dell'art.  5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative
          alle  ispezioni  di  cui all'art. 7 del decreto legislativo
          29 maggio 1991, n. 178, sono destinate alla copertura delle
          spese  per  le  ispezioni  concernenti  il  controllo delle
          sperimentazioni  il  cui  promotore  sia  ente  o struttura
          pubblica   o   senza  fini  di  lucro  oppure  associazione
          scientifica  senza  fini  di lucro, nonche' alla copertura,
          non  diversamente  prevista dal presente articolo, di tutte
          le spese per l'applicazione del medesimo.
              14.   Le   attivita'   inerenti   le   ispezioni  sulle
          sperimentazioni  cliniche dei medicinali di cui al presente
          articolo,  sono svolte dalla competente Direzione generale,
          che  a tale fine sara' potenziata nell'ambito delle risorse
          umane  e  strumentali esistenti del Ministero della salute,
          anche per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
                a) partecipazione   alle   attivita'   comunitarie  e
          dell'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei medicinali
          (EMEA),  nonche'  collegamento  con  gli  altri Ispettorati
          degli  Stati  membri e di Paesi terzi, per le finalita' del
          presente articolo, nonche' al fine del mutuo riconoscimento
          delle ispezioni in ambito europeo ed extraeuropeo;
                b) promozione   e  realizzazione  di  iniziative  per
          l'informazione  del  personale  suscettibile  di  verifiche
          ispettive comunitarie.
              15.  Il  personale appartenente a strutture private che
          intende  usufruire  delle  attivita'  di  cui  al comma 14,
          lettera b),  dovra'  versare  una tariffa da stabilirsi con
          decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990,
          n.  407.  Le  entrate derivanti dalle predette tariffe sono
          destinate  alla  copertura  delle spese di cui al comma 14,
          lettera b); i relativi importi sono versati all'entrata del
          bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnati ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  della  salute. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e'  autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
          le occorrenti variazioni di bilancio.».