Art. 69 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  6,
comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12,  comma  5,  16,
commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59,  comma  4,  e  comma  1  del
presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro  per
l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013,  220.661.620  euro  per
l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000  euro  per
l'anno 2016 e  309.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  che
aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro  per
l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a  455.887.450  euro
per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro
per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in  termini
di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012,  a  123.980.489  euro
per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, con  le  maggiori  entrate  e  le
minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
68, commi 1 e 2 del presente decreto; 
  b) quanto  a  140.661.620  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  a
355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000  euro  per
l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017  e  a  209.500.000  a
decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare  delle  voci  di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio  1992,  n.
225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni  compensative,  anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti  interessati  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.