Art. 69 Disposizioni particolari per le lavoratrici 1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attivita' che le espongono al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi dell'articolo 96. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.