Art. 69
             Disposizioni particolari per le lavoratrici

  1.  Ferma  restando l'applicazione delle norme speciali concernenti
la  tutela  delle  lavoratrici  madri,  le donne gestanti non possono
svolgere  attivita'  che le espongono al rischio di superare i limiti
di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi dell'articolo
96.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.