Art. 69 (Circolazione del fango) 1. Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne da' comunicazione all'autorita' di vigilanza competente."