Art. 69
                      (Circolazione del fango)
1. Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente:
      "In  caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di
      una  sola  pompa,  le  operazioni   di   perforazione   possono
      proseguire  solo  per  pozzi  di sviluppo qualora la conoscenza
      delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base  a
      quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel
      programma  di  perforazione, permetta di escludere ogni rischio
      derivante  dall'eventuale  arresto  accidentale   della   pompa
      attiva;  in  tal  caso il datore di lavoro ne da' comunicazione
      all'autorita' di vigilanza competente."