(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 69)
 
                               Art. 69 
 
                           (Archiviazione) 
 
 
  1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno
risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere  in
giudizio la contestazione di responsabilita', il  pubblico  ministero
dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 
 
 
  2. Il  pubblico  ministero  dispone  altresi'  l'archiviazione  per
assenza  di  colpa  grave  quando  l'azione  amministrativa   si   e'
conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in
sede di controllo e in favore degli  enti  locali  nel  rispetto  dei
presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 
 
 
  3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto
al visto del procuratore regionale. 
 
 
  4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore  regionale,
e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre. 
 
 
  5. Qualora il procuratore regionale non  condivida  le  motivazioni
dell'archiviazione,  formula  per  iscritto   le   proprie   motivate
osservazioni, comunicandole al pubblico  ministero  assegnatario  del
fascicolo. 
 
 
  6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il
fascicolo  istruttorio,  adottando  personalmente  le  determinazioni
inerenti l'esercizio dell'azione erariale.