Art. 69 
 
 
          Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo 
 
  1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei  vigneti  con
varieta' di uve da vino, di cui all'articolo  62,  paragrafo  1,  del
regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni  ettaro
o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto  sia
in produzione, tale sanzione  si  applica  anche  per  ogni  anno  di
mancato avvio alla distillazione dei prodotti  vitivinicoli  ottenuti
dalle superfici interessate. 
  2.  Il  produttore  che  non  rispetti  la  disposizione   di   cui
all'articolo  71  del  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   relativa
all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la  prescritta
autorizzazione,  e'  soggetto  alle  sanzioni  pecuniarie   stabilite
dall'articolo 5 del  regolamento  delegato  (UE)  n.  560/2015  della
Commissione, del 15 dicembre 2014. 
  3.  Il  produttore  che  non  rispetti  la  disposizione   di   cui
all'articolo 62, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,
limitatamente alle autorizzazioni per  nuovi  impianti,  e'  soggetto
alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n.  1306/2013
sulla base delle seguenti misure: 
    a) tre anni di  esclusione  dalle  misure  di  sostegno  previste
dall'organizzazione comune del mercato  (OCM)  vitivinicola  e  1.500
euro per ettaro, se la superficie impiantata e' inferiore o eguale al
20   per   cento   del   totale   della   superficie   concessa   con
l'autorizzazione; 
    b) due anni di  esclusione  dalle  misure  di  sostegno  previste
dall'OCM vitivinicola e 1.000  euro  per  ettaro,  se  la  superficie
impiantata e' superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale  al  60
per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione; 
    c) un anno  di  esclusione  dalle  misure  di  sostegno  previste
dall'OCM vitivinicola  e  500  euro  per  ettaro,  se  la  superficie
impiantata e' superiore al 60 per  cento  ma  comunque  inferiore  al
totale della superficie concessa con l'autorizzazione. 
  4. Qualora la superficie non impiantata  sia  inferiore  al  5  per
cento del totale della superficie concessa  con  l'autorizzazione  ma
comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna  sanzione.
Per le  superfici  autorizzate  non  superiori  a  0,3  ettari,  tale
percentuale viene aumentata al 10 per cento. 
  5. Al produttore che rinunci  all'autorizzazione  concessa  qualora
gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per  cento  di
quella  richiesta  ma  superiore  al  50  per  cento,  ai  sensi  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione,  del  7
aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria  di
euro 500 per ogni  ettaro  o  frazione  di  ettaro  della  superficie
autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM
vitivinicola per due anni. 
  6. Qualora, in caso di allineamento delle  superfici  vitate  nello
schedario viticolo, si accerti una discordanza  inferiore  al  5  per
cento   del   potenziale   produttivo   aziendale   impiantato,    ma
complessivamente  non  superiore  a  0,5  ettari,  non  si  applicano
sanzioni. Tali superfici, se gia' impiantate alla data di entrata  in
vigore della presente legge, possono essere iscritte nello  schedario
viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori  a  0,3  ettari,
tale percentuale e' aumentata al 10 per cento. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende  o
comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG
uve provenienti da vigneti non aventi i  requisiti  prescritti  dalla
presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
300 euro a 1.000 euro. 
  8.  Chiunque   non   provvede   a   modificare   l'idoneita'   alla
rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che  non  hanno
piu' i requisiti per la produzione di uve designate con DO  o  IG  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a  1.000
euro. 
 
          Note all'art. 69: 
              - Si riporta il testo degli articoli 62 e 71 del citato
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  recante  organizzazione
          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i
          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.
          1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre
          2013, n. L 347: 
              «Art.  62  -  (Autorizzazioni).  1.  L'impianto  o   il
          reimpianto di viti di uve da vino di varieta'  classificate
          a norma dell'art.  81,  paragrafo  2,  e'  consentito  solo
          dietro concessione di un'autorizzazione conformemente  agli
          articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente
          capo. 
              2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione  di  cui
          al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica  superficie
          espressa in ettari, su presentazione di  una  richiesta  da
          parte dei  produttori  in  cui  si  rispettino  criteri  di
          ammissibilita'  oggettivi  e   non   discriminatori.   Tale
          autorizzazione  e'  concessa  senza  costi  a  carico   dei
          produttori. 
              3. Le autorizzazioni di  cui  al  paragrafo  1  saranno
          valide  per  tre  anni  dalla  data  di   concessione.   Il
          produttore  che  non  abbia  utilizzato   un'autorizzazione
          concessa nel corso del relativo  periodo  di  validita'  e'
          soggetto a sanzioni amministrative a  norma  dell'art.  89,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
              4. Il  presente  capo  non  si  applica  a  impianti  o
          reimpianti   di   superfici   destinate    a    scopi    di
          sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a
          superfici il cui vino o i cui  prodotti  vitivinicoli  sono
          destinati   esclusivamente   al   consumo   familiare   dei
          viticoltori, ne' a superfici da adibire a nuovi impianti in
          conseguenza di misure di esproprio per motivi  di  pubblica
          utilita' a norma del diritto nazionale.» 
              «Art. 71 - (Impianti non autorizzati). 1. I  produttori
          estirpano  a  loro  spese  le  superfici  vitate  prive  di
          autorizzazione. 
              2. Qualora i produttori non procedano  all'estirpazione
          entro    quattro    mesi    dalla    data    di    notifica
          dell'irregolarita',    gli    Stati    membri    assicurano
          l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due
          anni successivi alla scadenza del periodo di quattro  mesi.
          I relativi costi sono a carico dei produttori interessati. 
              3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione,  entro
          il  1°  marzo  di  ogni  anno,  l'estensione  totale  delle
          superfici in cui si e' accertata la  presenza  di  impianti
          viticoli  privi  di  autorizzazione  posteriormente  al  1°
          gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi
          1 e 2. 
              4.  Il  produttore  che  non  abbia  ottemperato   agli
          obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo e'
          soggetto a sanzioni da stabilire in conformita' con  l'art.
          64 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
              5. Le superfici  vitate  prive  di  autorizzazione  non
          beneficiano   di   misure   di   sostegno    nazionali    o
          dell'Unione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  del  regolamento
          delegato  (UE)  n.  560/2015  della  Commissione,  del   15
          dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          il sistema di autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  9
          aprile 2015, n. L 93: 
              «Art. 5 - (Sanzioni e recupero dei  costi).  Gli  Stati
          membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che  non
          rispettano l'obbligo di cui all'art. 71, paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              L'importo minimo della sanzione pecuniaria e': 
              a) 6.000 EUR  per  ettaro,  se  il  produttore  procede
          all'estirpazione   della   totalita'   dell'impianto    non
          autorizzato entro  quattro  mesi  dalla  data  di  notifica
          dell'irregolarita', come previsto all'art. 71, paragrafo 2,
          del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
              b) 12.000 EUR per  ettaro,  se  il  produttore  procede
          all'estirpazione   della   totalita'   dell'impianto    non
          autorizzato entro il primo anno  successivo  alla  scadenza
          del termine di quattro mesi; 
              c) 20.000 EUR per  ettaro,  se  il  produttore  procede
          all'estirpazione   della   totalita'   dell'impianto    non
          autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del
          termine di quattro mesi. 
              Se il reddito annuo ottenuto nella  zona  in  cui  sono
          situati i vigneti in questione e' stimato superiore a 6.000
          EUR per ettaro, gli  Stati  membri  possono  aumentare  gli
          importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al
          reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona. 
              Se  lo  Stato  membro  procede  all'estirpazione  degli
          impianti  non  autorizzati  con  mezzi  propri,  il   costo
          corrispondente a carico del produttore  a  norma  dell'art.
          71, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e'
          calcolato  oggettivamente  tenendo  conto  del  costo   del
          lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e  di  altri
          costi  sostenuti.  I  costi  sono  aggiunti  alla  sanzione
          applicabile. 
              2. Qualora i produttori non procedano  all'estirpazione
          entro    quattro    mesi    dalla    data    di    notifica
          dell'irregolarita',    gli    Stati    membri    assicurano
          l'estirpazione.». 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1306/2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Il  testo  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
          561/2015 della Commissione,  del  7  aprile  2015,  recante
          modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  9
          aprile 2015, n. L 93.