Art. 68. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell'Ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o uno suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»); b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o suo delegato, per la parte datoriale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»). 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»), tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006; c) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002; e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita'; h) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002; i) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 96; k) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; l) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; n) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL comparto Ricerca 21 febbraio 2002; o) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ente; p) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede locale i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c), k), m), o). 6. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 sono quelle di cui al comma 4, lettere e),k), l), m), n), o), p). 7. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 sono quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j). 8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1 ed i soggetti sindacali di cui al comma 3: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001; e) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascuno profilo, di cui all'art. 54 del CCNL del 21 febbraio 2002. 9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al comma 1, i criteri di adeguamento di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lettera a). 10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) il piano dei fabbisogni di personale.