Art. 7. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate le modalita' di registrazione, nonche' le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23."; b) il comma 5 e' soppresso.
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 20 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 20 (Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate). - 1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, e' tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti. 2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato all'ANPA. 3. Ai fini delle presenti disposizioni per atto di commercio si intende qualsiasi cessione, ancorche' gratuita, operata nell'ambito dell'attivita' commerciale. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate le modalita' di registrazione, nonche' le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'art. 23.". 5. (Soppresso). Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 27 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed ai capo VII ed alle attivita' lavorative camportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni. 4-bis. Le disposizioni del presente art. non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B. 4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivanone delle installazioni.".