Art. 7 Controlli interni 1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano. 2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' locale. 3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni. 5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.