Art. 7.
                  (Facolta' inerenti il soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite  le  seguenti:  "e previa stipula del contratto di soggiorno
per  lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
   b)  al  comma  4,  le  parole:  "puo'  essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici".
 
             Note all'art. 7:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto
          legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.   6   (Facolta'   ed   obblighi   inerenti  al
          soggiorno)&d.; - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
          motivi  di  lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
          puo'   essere  utilizzato  anche  per  le  altre  attivita'
          consentite.  Quello  rilasciato  per  motivi  di  studio  e
          formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
          scadenza,  e  previa stipula del contratto di soggiorno per
          lavoro   ovvero   previo   rilascio   della  certificazione
          attestante    la   sussistenza   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo  26,  in  permesso di soggiorno per motivi di
          lavoro   nell'ambito   delle   quote   stabilite   a  norma
          dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal
          regolamento di attuazione.
                 2.  Fatta  eccezione per i provvedimenti riguardanti
          attivita'  sportive  e  ricreative a carattere temporaneo e
          per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
          a  pubblici  servizi,  i documenti inerenti al soggiorno di
          cui  all'articolo  5,  comma  8, devono essere esibiti agli
          uffici  della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
          di    licenze,    autorizzazioni,   iscrizioni   ed   altri
          provvedimenti   di   interesse   dello  straniero  comunque
          denominati.
                 3.  Lo  straniero che, a richiesta degli ufficiali e
          agenti   di   pubblica   sicurezza,   non  esibisce,  senza
          giustificato  motivo,  il  passaporto  o altro documento di
          identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno
          e'  punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
          lire ottocentomila.
                 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
          personale  dello  straniero, questi e' sottoposto a rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici.
                 5.  Per  le  verifiche  previste  dal presente testo
          unico  o  dal  regolamento  di  attuazione,  l'autorita' di
          pubblica   sicurezza,  quando  vi  siano  fondate  ragioni,
          richiede  agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
          disponibilita'  di  un  reddito, da lavoro o da altra fonte
          legittima,  sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei
          familiari conviventi nel territorio dello Stato.
                 6.  Salvo  quanto e' stabilito nelle leggi militari,
          il  Prefetto  puo'  vietare  agli stranieri il soggiorno in
          comuni  o  in  localita' che comunque interessano la difesa
          militare  dello  Stato.  Tale  divieto  e'  comunicato agli
          stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale di pubblica
          sicurezza  o  col  mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
          che  trasgrediscono  al divieto, possono essere allontanati
          per mezzo della forza pubblica.
                 7.  Le  iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche dello
          straniero  regolarmente  soggiornante  sono effettuate alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste  dal  regolamento  di  attuazione. In ogni caso la
          dimora  dello  straniero si considera abitualmente anche in
          caso  di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
          un   centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
          variazione   l'ufficio   da'  comunicazione  alla  questura
          territorialmente competente.
                 8.  Fuori  dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
          che   soggiornano   nel   territorio   dello  Stato  devono
          comunicare  al  questore competente per territorio, entro i
          quindici  giorni  successivi,  le  eventuali variazioni del
          proprio domicilio abituale.
                 9.  Il documento di identificazione per stranieri e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto  del  Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali.
                 10.  Contro  i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
          al  presente  articolo  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente&62;&62;.
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 26 del decreto
          legislativo  25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art.
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