(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 7)
                               Art. 7 
                      (Aggiornamento dei dati) 
 
 
  1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento,  alla  rettifica  o  all'integrazione  dei   dati,
garantendone la conservazione secondo  modalita'  che  assicurino  la
distinzione   delle    fonti    originarie    dalla    documentazione
successivamente acquisita. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n.  675/1996,
in presenza  di  eventuali  richieste  generalizzate  di  accesso  ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a  disposizione
gli  strumenti  di  ricerca  e  le  fonti  pertinenti   fornendo   al
richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione. 
  3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma
3, della legge n. 675/1996, da parte di chi  vi  abbia  interesse  in
relazione  a  dati  personali  che  riguardano  persone  decedute   e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse  e
valutata anche in riferimento al tempo trascorso.