(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 7)
                               Art. 7 
(Comunicazione a soggetti non facenti parte  del  sistema  statistico
                             nazionale) 
 
 
  1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale
possono essere comunicati, sotto  forma  di  collezioni  campionarie,
dati individuali  privi  di  ogni  riferimento  che  ne  permetta  il
collegamento con gli interessati e  comunque  secondo  modalita'  che
rendano questi ultimi non identificabili. 
  2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di  universita'
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa'  scientifiche  a
cui si applica il codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
281  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   consentita
nell'ambito  di  specifici  laboratori  costituiti  da  soggetti  del
sistema statistico nazionale, a condizione che: 
  a) i dati siano il risultato  di  trattamenti  di  cui  i  medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari; 
  b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi; 
  c) le norme in materia di segreto statistico e  di  protezione  dei
dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate
dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base  di  una
preventiva dichiarazione di impegno; 
  d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato; 
  e) non sia consentito l'accesso  ad  archivi  di  dati  diversi  da
quello oggetto della comunicazione; 
  f)  siano  adottate  misure  idonee  affinche'  le  operazioni   di
immissione e prelievo  di  dati  siano  inibite  ai  ricercatori  che
utilizzano il laboratorio; 
  g) il rilascio dei  risultati  delle  elaborazioni  effettuate  dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato  solo  dopo
una preventiva  verifica,  da  parte  degli  addetti  al  laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c). 
  3.  Nell'ambito  di  progetti  congiunti,  finalizzati   anche   al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare  del  trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico  nazionale
possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di
universita', altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita'
di ricerca,  purche'  sia  garantito  il  rispetto  delle  condizioni
seguenti: 
  a) i dati siano il risultato  di  trattamenti  di  cui  i  medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari; 
  b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi; 
  c) la comunicazione avvenga sulla base di  appositi  protocolli  di
ricerca sottoscritti  da  tutti  i  ricercatori  che  partecipano  al
progetto; 
  d) nei medesimi  protocolli  siano  esplicitamente  previste,  come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano  al  progetto,  le
norme in materia di segreto  statistico  e  di  protezione  dei  dati
personali contenute anche nel presente codice. 
  4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di
effettuare trattamenti per  fini  diversi  da  quelli  esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i  dati  comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i
dati a terzi.