Art. 7.
                             Pubblicita'
  1.  Nel  caso  di  integratori  propagandati in qualunque modo come
coadiuvanti  di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del
peso,  non  e' consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantita'
di perdita di peso conseguenti al loro impiego.
  2.  Per  gli  integratori di cui al comma 1 i messaggi pubblicitari
devono  richiamare  la  necessita'  di  seguire  comunque  una  dieta
ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
  3.  Ove  si  tratti  di  prodotti  per  i quali sono previste delle
avvertenze,  il  messaggio  pubblicitario  deve  contenere  un invito
esplicito a leggerle con attenzione.
  4. La pubblicita' dei prodotti contenenti come ingredienti piante o
altre  sostanze  comunque naturali non deve indurre a far credere che
solo  per  effetto  di  tale  derivazione  non  vi  sia il rischio di
incorrere in effetti collaterali indesiderati.
  5.  Nell'etichettatura  e  nella  pubblicita'  non e' consentita la
citazione della procedura di notifica di cui all'articolo 10.