Art. 7.
1.  All'articolo  609-septies,  quarto  comma, del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  numero  1),  la  parola:  "quattordici"  e'  sostituita dalla
seguente: "diciotto";
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2)  se  il  fatto  e'  commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona
cui  il  minore  e'  affidato  per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione,  di  vigilanza  o  di  custodia  o che abbia con esso una
relazione di convivenza".
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si riporta il testo dell'art. 609-septies del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  609-septies  (Querela  di  parte).  -  I delitti
          previsti  dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono
          punibili a querela della persona offesa.
              Salvo  quanto  previsto  dall'art. 597, terzo comma, il
          termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
              La querela proposta e' irrevocabile.
              Si procede tuttavia d'ufficio:
                1)  se  il  fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso
          nei  confronti  di  persona che al momento del fatto non ha
          compiuto gli anni diciotto;
                2)  se  il  fatto  e'  commesso  dall'ascendente, dal
          genitore,  anche  adottivo,  o  dal  di lui convivente, dal
          tutore  ovvero  da  altra persona cui il minore e' affidato
          per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
          vigilanza  o di custodia o che abbia con esso una relazione
          di convivenza;
                3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o
          da  un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
          proprie funzioni;
                4)  se  il fatto e' connesso con un altro delitto per
          il quale si deve procedere d'ufficio;
                5)  se  il  fatto  e'  commesso  nell'ipotesi  di cui
          all'art. 609-quater, ultimo comma.».