Art. 7. 
                            Denominazione 
  1. Nella  denominazione  e'  obbligatorio  l'uso  della  locuzione:
«impresa sociale». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di
cui all'articolo 1, comma 3. 
  3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre  parole
o locuzioni idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti  diversi
dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.