Art. 7. 
  1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n.  300,  si  applica  anche  in  caso  di  violazione  di   clausole
concernenti i diritti e l'attivita'  del  sindacato  contenute  negli
accordi di cui alla legge 29 marzo  1983,  n.  93,  e  nei  contratti
collettivi di lavoro, che disciplinano  il  rapporto  di  lavoro  nei
servizi di cui alla presente legge. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  l'art.  28  della  legge  n. 300/1970 si veda la
          precedente nota all'art. 6.
             -  Per  la  legge  n. 93/1983 si veda la precedente nota
          all'art. 2.