Art. 7. 1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Note all'art. 7: - Per l'art. 28 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 6. - Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.