Art. 7 
 
 
                         Procedimento unico 
 
  1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per
l'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i
termini  piu'  brevi  previsti  dalla  disciplina   regionale,   puo'
richiedere all'interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 
  2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine
di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3. 
  3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o
assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su
istanza del soggetto interessato o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari
per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi
abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al
comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
servizi,  si  applica  l'articolo  38,  comma  3,  lettera  h),   del
decreto-legge. 
  4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono
comunicati in modalita'  telematica  dagli  organismi  competenti  al
responsabile del SUAP. 
  5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta  del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita'  istruttoria  ai  sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette
la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del
SUAP.  L'Agenzia  fornisce  assistenza   per   l'individuazione   dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio  delle  attivita'
produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e  gestionale
alla conferenza di servizi. 
  6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei
termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 
  7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli  da  14   a
          14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 14 (Conferenza di  servizi).  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza  di
          servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
              «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). -  1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni e servizi,  su  motivata  richiesta  dell'interessato,
          documentata, in assenza di un progetto preliminare, da  uno
          studio di fattibilita', prima della  presentazione  di  una
          istanza o di un progetto definitivi, al fine di  verificare
          quali  siano  le  condizioni  per   ottenere,   alla   loro
          presentazione, i necessari atti di consenso. In  tale  caso
          la conferenza si pronuncia entro trenta giorni  dalla  data
          della richiesta e  i  relativi  costi  sono  a  carico  del
          richiedente. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 14-ter (Lavori della conferenza  di  servizi).  -
          01. La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'art.  14-bis,   le   amministrazioni   che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai  sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,  nonche'  quelle  di
          cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si  applicano
          alle  sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela   della
          salute, del patrimonio storico-artistico e  della  pubblica
          incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del decreto  legislativo  30  aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela   paessaggistico-territoriale    e    alla    tutela
          ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS
          e AIA, il cui rappresentante, all'esito  dei  lavori  della
          conferenza, non abbia espresso definitivamente la  volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». 
              «Art. 14-quater (Effetti del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi). - 1. Il  dissenso  di  uno  o  piu'
          rappresentanti delle  amministrazioni  vi  comprese  quelle
          preposte alla  tutela  ambientale,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 26  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152,  paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni,  la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una regione o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
          partecipazione  dei  Presidenti  delle  regioni   o   delle
          province autonome  interessate  (L'originario  comma  3  e'
          stato sostituito con i commi da 3 a  3-quinquies  dall'art.
          11, legge 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, i commi
          da 3 a 3-quater sono stati sostituiti, con l'attuale  comma
          3, dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78). 
              3-bis-3-quater. (Omissis). 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». 
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di  conferenza  di
          servizi   finalizzata   all'approvazione    del    progetto
          definitivo in relazione alla quale trovino applicazione  le
          procedure di cui agli  articoli  37-bis  e  seguenti  della
          legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  sono  convocati  alla
          conferenza,  senza  diritto  di  voto,  anche  i   soggetti
          aggiudicatari di concessione  individuati  all'esito  della
          procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109  del
          1994, ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui  all'art.
          37-quinquies della medesima legge.». 
              - Per l'art. 38 comma 3, del decreto  legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.