Art. 7 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, ad emanare linee  guida  per  la  predisposizione  di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei  mesi,  per
le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3,  comma
3. 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione  dei
docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative  e
didattiche di supporto di cui all'articolo 5,  comma  2,  nonche'  le
forme di verifica e di  valutazione  finalizzate  ad  attuare  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   un   Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui
DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente   legge   attribuisce    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.  Ai  componenti  del  Comitato  non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese  si  provvede
nel limite  delle  risorse  allo  scopo  disponibili  a  legislazione
vigente  iscritte   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.