Art. 7 
 
               Sito informatico presso l'Osservatorio 
 
    1. L'Autorita' con specifico comunicato del Presidente,  inserito
nel sito informatico dell'Osservatorio, rende noto  le  modalita'  di
pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonche'
di raccolta, dei  bandi  e  avvisi  di  gara  di  lavori,  servizi  e
forniture;  tale  modalita'  puo'  essere  attuata   anche   mediante
procedure applicative di  trasmissione  telematica  tramite  il  sito
informatico di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6
aprile 2001, n. 20. 
    2. Le  modalita'  di  pubblicazione  sono  definite  in  modo  da
garantire la visibilita' dei bandi, in linea con i criteri ispiratori
di  cui  agli  articoli  54  e  57  del  Codice  dell'amministrazione
digitale. 
    3.   I   bandi   e   gli   avvisi   confluiscono   nel    sistema
dell'Osservatorio  e  sono  registrati  in  una  apposita  banca-dati
istituita presso l'Osservatorio, cui possono accedere i  soggetti  di
cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  e  chiunque  vi  abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate. 
    4. La banca dati di cui al comma 3 e' disciplinata con  atto  del
Consiglio  dell'Autorita',  che  prevede,  nel  suo  ambito,  archivi
differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti
e scaduti,  la  conservazione  degli  atti  scaduti  per  un  periodo
proporzionato alle esigenze di conoscibilita'  degli  atti  anche  al
fine di eventuali contenziosi, nonche' un archivio contenente massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi  arbitrali  nelle  materie
oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili.  L'accesso  a  detti
archivi, nel rispetto delle regole tecniche di  cui  all'articolo  71
del Codice dell'amministrazione digitale, e'  gratuito  e  aperto  al
pubblico. 
 
              Note all'art. 7 
              - Il  testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.” 
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile
          2001, n. 20, e' pubblicato nella GU n.  100  del  2  maggio
          2001) 
              - Si riporta il testo degli articol 54,  57  e  71  del
          decreto legislativo 5 marzo  2005,  n.82,  recante  “Codice
          dell'amministrazione digitale”, pubblicato nella GU n.  112
          del 16-5-2005, S.O.: 
              “Art.  54   (Contenuto   dei   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni)   -   1.   I    siti    delle    pubbliche
          amministrazioni contengono necessariamente i seguenti  dati
          pubblici: 
              a) l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento; 
              b) l'elenco delle tipologie di procedimento  svolte  da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241; 
              c) le  scadenze  e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
          istituzionali attive, specificando anche se  si  tratta  di
          una casella di posta  elettronica  certificata  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68; 
              e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di comunicazione previsti dalla legge  7  giugno  2000,  n.
          150; 
              f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; 
              g)  l'elenco  dei  servizi   forniti   in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima. 
              2. Le amministrazioni centrali che gia'  dispongono  di
          propri siti realizzano quanto previsto dal  comma  1  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente codice. 
              2-bis. Il principio di cui al comma 1 si  applica  alle
          amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
          tecnologiche e organizzative  disponibili  e  nel  rispetto
          della loro autonomia normativa. 
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di autenticazione informatica. 
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni  contenute   sui   siti   siano   conformi   e
          corrispondenti    alle    informazioni    contenute     nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito. 
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.” 
              “Art.  57  (Moduli  e  formulari)  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni  provvedono  a   definire   e   a   rendere
          disponibili  anche  per  via  telematica   l'elenco   della
          documentazione richiesta  per  i  singoli  procedimenti,  i
          moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche
          ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
          delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'. 
              2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente codice, i moduli o i formulari che  non
          siano  stati  pubblicati  sul  sito  non   possono   essere
          richiesti  ed  i  relativi  procedimenti   possono   essere
          conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.” 
              “Art. 71 (Regole tecniche)  -  1.  Le  regole  tecniche
          previste nel presente codice sono dettate, con decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro  per   la   funzione   pubblica   e   con   le
          amministrazioni di volta in  volta  indicate  nel  presente
          codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ed  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere
          tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza  tecnica
          con  le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico   di
          connettivita' e  con  le  regole  di  cui  al  disciplinare
          pubblicato in allegato B al decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche e di sicurezza per il  funzionamento  del  sistema
          pubblico di connettivita' (73). 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono dettate in conformita' alle discipline risultanti  dal
          processo  di  standardizzazione   tecnologica   a   livello
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 
              2.  Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie   del
          presente codice restano in vigore fino  all'adozione  delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.”.