Art. 7 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza. 3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita' emergenti. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi. 5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua con le modalita' di cui al comma 10, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'autorita' competente la quale, entro trenta giorni, approva l'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza del Comitato. Dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori, di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita. 6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D al presente decreto, ai fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono reinvestiti nella gestione dell'anno successivo. 7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo. 8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3, comma 2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed e' commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e al ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5.
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209: "Art. 7. Reimpiego e recupero. 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale. 2. Gli operatori economici garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. 2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.".