Art. 7 Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le ispezioni previste dall'articolo 11: a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione; c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.». 2. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».
Note all'art. 7: Il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 12 (Frequenza delle ispezioni). - 1. Le ispezioni previste dall'articolo 11: a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato; b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione; c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV". "Art. 13 (Ispezioni con esito positivo). - 1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.".