Art. 7 
 
 
              Modifiche e integrazioni all'allegato IV 
           del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 
 
  1.  All'allegato  IV,  paragrafo  2,  rubricato:  «Ricevimento  dei
tessuti e delle cellule presso l'istituto dei tessuti», al punto 2.5,
lettera b), le parole: «e causa della morte, avvenuta successivamente
alla donazione» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 7: 
              L'allegato  IV,  paragrafo  2,   del   citato   decreto
          legislativo n. 16 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
          «Allegato IV 
              Procedure      relative      alla      donazione      e
          all'approvvigionamento  di  tessuti  e/o   di   cellule   e
          ricevimento presso l'istituto dei tessuti - (Articolo 6). 
              1.    Procedure    relative    alla     donazione     e
          all'approvvigionamento. 
              1.1. Consenso  alla  donazione  e  identificazione  del
          donatore. 
              1.1.1. Prima  di  procedere  all'approvvigionamento  di
          tessuti e cellule, un sanitario qualificato ed  autorizzato
          a tal fine conferma ed indica: 
              a) che la manifestazione di  volonta'  al  prelievo  e'
          stata   ottenuta   in   conformita'   a   quanto   previsto
          dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 191/2007; 
              b) le modalita' attraverso le quali e' stata  accertata
          l'identita' del donatore e da chi. 
              1.1.2.  Nel  caso  di  donatore  vivente,   il   medico
          responsabile  della  selezione,   o   personale   sanitario
          appositamente formato operante sotto la responsabilita' del
          predetto,  che  raccoglie  informazioni  sull'anamnesi,  si
          accerta che il donatore nel corso del colloquio: 
              a) abbia compreso le informazioni fornite; 
              b) abbia avuto l'opportunita' di porre domande e  abbia
          ricevuto risposte esaurienti; 
              c) abbia confermato che  tutte  le  informazioni  e  le
          risposte fornite sono veritiere. 
              1.2. Valutazione del donatore (questa  sezione  non  si
          applica alle donazioni di cellule riproduttive da parte del
          partner e ai donatori autologhi). 
              1.2.1.  Il  medico  responsabile  della  selezione,   o
          personale sanitario appositamente formato operante sotto la
          responsabilita' del predetto, raccoglie e registra tutte le
          informazioni relative all'anamnesi medica e comportamentale
          del donatore secondo le disposizioni di  cui  alla  sezione
          1.4. 
              1.2.2. Informazioni esaustive sullo stato di salute del
          donatore possono essere ottenute attraverso diverse  fonti,
          compreso almeno un colloquio diretto con il  donatore  (nel
          caso  di  donatore  vivente),  e  se   applicabile,   anche
          attraverso: 
              a) la cartella clinica del donatore; 
              b) un colloquio  con  persona  che  conosceva  bene  il
          donatore (nel caso di donatore deceduto); 
              c) un colloquio con il medico curante; 
              d) un colloquio con il medico generico; 
              e) il referto dell'accertamento necroscopico. 
              1.2.3. In caso di  donatore  cadavere  e,  ove  risulti
          giustificato, nel caso di  donatore  vivente,  deve  essere
          eseguito un esame fisico del corpo,  al  fine  di  rilevare
          eventuali segni sufficienti di  per  se'  ad  escludere  la
          donazione o comunque da valutare  alla  luce  della  storia
          clinica e comportamentale del medesimo. 
              1.2.4.  I  dati  completi  relativi  al  donatore  sono
          esaminati, valutati e firmati dal medico responsabile della
          selezione ai fini del giudizio di idoneita'. 
              1.3.  Procedure  relative   all'approvvigionamento   di
          tessuti e cellule 
              1.3.1.  Le  procedure  di  approvvigionamento   debbono
          essere adeguate al tipo di donatore e al tipo di tessuti  o
          cellule donati. Deve, in ogni  caso,  essere  garantita  la
          sicurezza del donatore vivente. 
              1.3.2. Le procedure di approvvigionamento  si  svolgono
          in modo tale da salvaguardare le proprieta' dei  tessuti  e
          delle cellule necessarie per l'uso  clinico  finale  e  nel
          contempo   da   ridurre   i   rischi   di    contaminazione
          microbiologica durante il processo, in  particolare  quando
          tessuti e cellule non possono essere sterilizzati. 
              1.3.3. In  caso  di  donazioni  da  donatore  cadavere,
          l'accesso  all'area  prelievo  deve  essere  limitato.   E'
          necessario disporre di un campo sterile locale,  dotato  di
          teli sterili. L'abbigliamento del personale autorizzato  al
          prelievo deve essere adeguato al  tipo  di  prelievo,  deve
          essere fornito di abiti e guanti sterili, di schermi per il
          viso o di maschere di protezione. 
              1.3.4. In caso  di  donatore  cadavere,  e'  necessario
          indicare il luogo dell'approvvigionamento e l'intervallo di
          tempo intercorso tra il decesso e il prelievo, al  fine  di
          garantire che siano salvaguardate le proprieta'  biologiche
          e fisiche necessarie dei tessuti o delle cellule. 
              1.3.5. Dopo il prelievo dei tessuti o delle cellule, il
          corpo del donatore cadavere deve essere ricomposto in  modo
          che sia ripristinato il piu' possibile l'aspetto  anatomico
          originario. 
              1.3.6. Qualsiasi incidente avvenuto durante il prelievo
          che abbia danneggiato  o  che  possa  aver  danneggiato  il
          donatore vivente nonche' il risultato delle indagini  volte
          ad accertarne le cause sono registrati ed analizzati. 
              1.3.7. E'  necessario  predisporre  adeguate  misure  e
          procedure tese ad evitare il rischio di contaminazione  dei
          tessuti o delle cellule da parte di personale eventualmente
          affetto da malattie trasmissibili. 
              1.3.8. Per  il  prelievo  di  tessuti  e  cellule  sono
          utilizzati strumenti e dispositivi sterili. Tali  strumenti
          e dispositivi devono  essere  di  qualita',  convalidati  o
          espressamente  certificati  ed  a  tal  fine   abitualmente
          utilizzati. 
              1.3.9. Nel caso di impiego di strumenti riutilizzabili,
          deve essere predisposta una procedura  convalidata  per  la
          pulizia e sterilizzazione, al fine di  eliminare  eventuali
          agenti infettivi. 
              1.3.10.  Ove   possibile,   sono   impiegati   soltanto
          dispositivi  medici  marcati  CE,  il  personale  sanitario
          addetto  alle  attivita'  di   prelievo   riceve   adeguata
          formazione sull'utilizzo di tali dispositivi. 
              1.4. Documentazione del donatore 
              1.4.1. Per ogni donatore deve  essere  predisposta  una
          cartella contenente: 
              a) dati anagrafici (nome,  cognome,  luogo  e  data  di
          nascita). Se nella donazione sono coinvolti una madre e  un
          bambino, i dati relativi alla madre e al bambino; 
              b) eta', sesso, anmnesi clinica e  comportamentale  (le
          informazioni   raccolte   devono   essere   sufficienti   a
          consentire l'applicazione  dei  criteri  di  esclusione  se
          necessario); 
              c) se necessario, l'esito dell'esame fisico del corpo; 
              d) formula relativo all'emodiluizione, se richiesta; 
              e) modulo relativo al consenso o alla manifestazione di
          volonta' alla donazione; 
              f) dati clinici, risultati di esami  di  laboratorio  e
          risultati di altri test effettuati; 
              g) nel caso in  cui  sia  stato  eseguito  accertamento
          necroscopico, i  risultati  devono  essere  annotati  nella
          cartella (nel caso di tessuti e  cellule  che  non  possono
          essere  conservati  per   lunghi   periodi,   deve   essere
          registrato un preliminare resoconto orale dell'accertamento
          e  annotato  nella  documentazione  che  l'autopsia  e'  in
          corso); 
              h)   per   i   donatori   di    cellule    progenitrici
          ematopoietiche, va documentata l'idoneita' del donatore  al
          ricevente scelto. 
              Per  donazioni  senza  un  preciso  destinatario,   ove
          l'organizzazione responsabile dell'approvvigionamento abbia
          un accesso  limitato  ai  dati  del  ricevente,  al  centro
          trapianti  devono  essere  forniti  i  dati  del   donatore
          necessari a confermare l'idoneita'. 
              1.4.2. L'organizzazione in cui si effettua il  prelievo
          trasmette   all'istituto   dei    tessuti    relazione    e
          documentazione inerenti al  prelievo.  Tale  documentazione
          deve comprendere almeno: 
              a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei  tessuti
          cui sono destinati i tessuti o le cellule; 
              b) dati identificativi del donatore, nonche' il modo in
          cui e' stato identificato e da chi; 
              c) descrizione e identificazione dei  tessuti  e  delle
          cellule  prelevati  (compresi  i  campioni  destinati  alle
          analisi); 
              d) generalita' del sanitario responsabile del prelievo,
          compresa la firma; 
              e) data, ora (se necessario, d'inizio e di conclusione)
          e luogo del prelievo nonche' procedura impiegata  (POS)  ed
          eventuali incidenti verificatisi; se necessario descrizione
          dell'area fisica in cui e' stato effettuato il prelievo; 
              f) nel caso di donatore  cadavere,  condizioni  in  cui
          viene conservato lo stesso: refrigerato (o no), se si': ora
          d'inizio e fine della refrigerazione, nonche'  data  e  ora
          della morte; 
              g) numero del lotto o  d'identificazione  dei  reagenti
          nonche' soluzioni adottate durante il trasporto. 
              Qualora lo sperma sia prelevato a  casa,  la  relazione
          sul prelievo deve indicarlo e si deve figurare solo: 
              a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei  tessuti
          cui sono destinati i tessuti o le cellule; 
              b) dati d'identificazione del donatore. 
              La data e l'ora del prelievo possono  essere  indicati,
          ove possibile. 
              1.4.3.  Tutti  i  registri  devono  essere   chiari   e
          leggibili,   protetti   da   modifiche   non   autorizzate,
          conservati e facilmente recuperabili nella forma  originale
          durante tutto il periodo  di  conservazione,  conformemente
          alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela  della
          riservatezza. 
              1.4.4. I registri dei donatori, necessari  ai  fini  di
          una completa tracciabilita', sono conservati per almeno  30
          anni dopo l'uso clinico o dopo la scadenza  o  eliminazione
          del tessuto o cellula in un  archivio  adeguato,  approvato
          dall'autorita' regionale competente. 
              1.5. Confezionamento. 
              1.5.1. Dopo l'approvvigionamento, tutti i tessuti e  le
          cellule prelevati sono confezionati in modo da  evitare  il
          rischio di contaminazione e conservati  a  temperature  che
          garantiscono il mantenimento delle loro  caratteristiche  e
          funzioni  biologiche.  Il  confezionamento   deve   inoltre
          evitare la contaminazione del  personale  incaricato  della
          sua  effettuazione  nonche'  di   quello   incaricato   del
          trasporto di tessuti e cellule. 
              1.5.2. Le cellule o i tessuti confezionati sono spediti
          in contenitore idoneo al trasporto di materiali biologici e
          in grado di salvaguardare la sicurezza e  la  qualita'  dei
          tessuti e delle cellule in esso contenuti. 
              1.5.3. Eventuali campioni di tessuti o  di  sangue  che
          accompagnano i materiali a fini di  analisi  devono  essere
          accuratamente etichettati per  garantire  l'identificazione
          del donatore e devono recare l'indicazione dell'ora in  cui
          sono stati prelevati. 
              1.6.  Etichettatura  dei  tessuti   o   delle   cellule
          prelevati. 
              Al momento del prelievo,  ogni  imballaggio  contenente
          tessuti e cellule deve essere etichettato.  Il  contenitore
          primario  dei  tessuti  o   delle   cellule   deve   recare
          l'identificazione   o   il   codice   della   donazione   e
          l'indicazione del tipo di tessuti  o  di  cellule.  Ove  le
          dimensioni del  contenitore  lo  consentano,  sono  inoltre
          fornite le seguenti informazioni: 
              a) data (e, ove possibile, ora) della donazione; 
              b) avvertenze; 
              c) tipo di additivi (se pertinente); 
              d) in caso  di  donatori  autologhi,  l'etichetta  deve
          recare la dicitura "solo per uso autologo"; 
              e) in caso di donazioni con  destinatario,  l'etichetta
          deve identificare il ricevente scelto. 
              Se le informazioni di cui alle precedenti lettere da a)
          a  e)  non  possono  essere  indicate  nell'etichetta   del
          contenitore primario, vanno fornite in un  foglio  separato
          che accompagna il contenitore. 
              1.7.  Etichettatura  del  contenitore  usato   per   il
          trasporto. 
              Ove i tessuti e le  cellule  siano  trasportati  da  un
          intermediario, ogni contenitore usato per il trasporto deve
          essere etichettato e recare le seguenti indicazioni: 
              a) le diciture: TESSUTI  E  CELLULE  e  MANIPOLARE  CON
          CAUTELA; 
              b)  l'identificazione  dell'istituto  dal  quale  viene
          spedito l'imballaggio (indirizzo e numero  di  telefono)  e
          persona da contattare in caso di problemi; 
              c)  l'identificazione  dell'istituto  dei  tessuti   di
          destinazione (indirizzo e numero di telefono) e persona  da
          contattare per la consegna del contenitore; 
              d) data e ora d'inizio del trasporto; 
              e)  descrizione  delle  condizioni  di  trasporto   con
          riguardo alla qualita' e alla sicurezza dei tessuti e delle
          cellule; 
              f) per tutti i prodotti cellulari,  occorre  aggiungere
          la seguente dicitura: NON IRRADIARE; 
              g) ove un prodotto risulti positivo a un  marcatore  di
          una  malattia  infettiva,  la  seguente  dicitura:  RISCHIO
          BIOLOGICO; 
              h) in caso di donatori autologhi, la seguente dicitura:
          SOLO PER USO AUTOLOGO; 
              i) avvertenze sulle condizioni di  conservazione  (come
          NON CONGELARE). 
              2. Ricevimento  dei  tessuti  e  delle  cellule  presso
          l'istituto dei tessuti. 
              2.1. Quando i tessuti e le cellule  prelevati  arrivano
          presso  l'istituto  dei  tessuti,  occorre  effettuare  una
          verifica  documentata  della  conformita'   dei   materiali
          inviati,   comprese    le    condizioni    di    trasporto,
          l'imballaggio, l'etichettatura nonche' la documentazione  e
          i campioni acclusi, alle disposizioni del presente allegato
          e alle specifiche dell'istituto ricevente. 
              2.2. Ciascun istituto deve assicurare che i  tessuti  e
          le cellule ricevuti siano tenuti in quarantena finche' tali
          materiali  e  la  relativa   documentazione   siano   stati
          ispezionati   o   altrimenti    verificati    secondo    le
          prescrizioni.  L'esame  delle  informazioni   inerenti   al
          donatore e al prelievo nonche' la conseguente  accettazione
          della donazione sono effettuati  da  personale  debitamente
          autorizzato. 
              2.3. Ciascun istituto  dei  tessuti  deve  disporre  di
          linee di condotta e di specifiche documentate in base  alle
          quali verifica ogni invio di tessuti e di cellule,  inclusi
          i campioni. Tale documentazione comprende  le  prescrizioni
          tecniche citate e altri criteri che l'istituto dei  tessuti
          ritiene  essenziale   ai   fini   della   salvaguardia   di
          un'adeguata qualita'. 
              L'istituto  dei  tessuti  deve  disporre  di  procedure
          documentate per la gestione e la separazione dei  materiali
          non conformi o con risultati delle analisi  incompleti,  al
          fine  di   garantire   che   non   sussistono   rischi   di
          contaminazione  per  altri  tessuti  e  cellule   lavorati,
          conservati o stoccati. 
              2.4.  Tra  i  dati  che  l'istituto  dei  tessuti  deve
          registrare  (tranne  in  caso  di   donatori   di   cellule
          riproduttive   destinate   alla   donazione   al   partner)
          rientrano: 
              a) l'assenso o autorizzazione, in particolare lo  scopo
          per cui possono essere impiegati i  tessuti  e  le  cellule
          (ovvero uso terapeutico o uso di  sperimentazione  clinica,
          oppure uso sia terapeutico che di sperimentazione  clinica)
          e qualsiasi istruzione specifica relativa  all'eliminazione
          se i tessuti o le cellule non sono utilizzati per  scopo  a
          cui erano destinati; 
              b)  tutta   la   documentazione   prescritta   riferita
          all'approvvigionamento  e  alla  selezione  del   donatore,
          secondo quanto indicato nella sezione sulla  documentazione
          del donatore; 
              c)  i  risultati  dell'esame  fisico,   dei   test   di
          laboratorio  e  degli  altri  esami   (quali   il   referto
          dell'autopsia, ove sia stata effettuata ai sensi del  punto
          1.2.2.); 
              d) per i donatori allogenici,  un  riesame  debitamente
          documentato dell'intera valutazione del donatore sulla base
          dei  criteri   di   selezione   effettuato   da   personale
          autorizzato ed esperto; 
              e) in caso di  colture  di  cellule  destinate  all'uso
          autologo, indicazione di eventuali  allergie  a  medicinali
          del ricevente (per esempio agli antibiotici). 
              2.5.  Per  quanto  riguarda  le  cellule   riproduttive
          destinate alla donazione al partner, i dati che  l'istituto
          dei tessuti deve registrare comprendono: 
              a) l'autorizzazione, in particolare lo  scopo  per  cui
          possono essere  impiegati  i  tessuti  e  le  cellule  (per
          esempio, solo per uso  terapeutico  o  per  sperimentazione
          clinica)  e   qualsiasi   istruzione   specifica   relativa
          all'eliminazione, se  i  tessuti  o  le  cellule  non  sono
          utilizzati per scopo a cui erano destinati; 
              b) generalita' e caratteristiche del donatore: tipo  di
          donatore, eta', sesso, presenza di fattori di rischio; 
              c) luogo del prelievo; 
              d)   tessuti   e   cellule   prelevati    e    relative
          caratteristiche.».