Art. 7 
 
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie  e
      di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 
 
  1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  esistenti   alla   data   di
pubblicazione   del    predetto    regolamento,    gli    adempimenti
amministrativi stabiliti  dal  medesimo  regolamento  sono  espletati
entro i  sei  mesi  successivi  al  completamento  degli  adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita'  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  i  gestori  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente  competente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  una  scheda   asseverata   da   un   tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti,  nonche'  una  relazione  riportante,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  antincendio,  il  programma  operativo  degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 
  3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito  dal
seguente: 
  «2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare: 
  a) prove sui materiali da costruzione; 
  b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei  campioni
e le prove in sito; 
  c) prove di laboratorio su terre e rocce.».