(Convenzione-art. 7)
  Articolo 7 - Programmi o misure di intervento preventivo 
 
  Le  Parti  vigileranno  affinche'  persone  che  temano  di   poter
commettere qualcuno dei  reati  previsti  dalla  Convenzione  possano
avere accesso, ove necessario, a programmi  o  misure  di  intervento
efficaci rivolte  a  valutare  e  prevenire  i  rischi  di  passaggio
all'atto.