Art. 7 
 
  1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  1122-bis.  -  (Impianti  non  centralizzati   di   ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti  rinnovabili).  -
Le installazioni di  impianti  non  centralizzati  per  la  ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e  alle  unita'
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in  ogni  caso  il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche. 
  E' consentita l'installazione di  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole  unita'
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra  idonea  superficie
comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. 
  Qualora si rendano necessarie  modificazioni  delle  parti  comuni,
l'interessato ne da' comunicazione  all'amministratore  indicando  il
contenuto specifico e le modalita' di  esecuzione  degli  interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza  di  cui  al  quinto
comma  dell'articolo  1136,   adeguate   modalita'   alternative   di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della  stabilita',  della
sicurezza o  del  decoro  architettonico  dell'edificio  e,  ai  fini
dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,  provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico  solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le  diverse  forme  di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque  in  atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo'  altresi'  subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato,  di  idonea
garanzia per i danni eventuali. 
  L'accesso alle unita' immobiliari di  proprieta'  individuale  deve
essere  consentito  ove  necessario  per  la  progettazione   e   per
l'esecuzione delle opere. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  gli
impianti destinati alle singole unita' abitative. 
  Art.  1122-ter.  -  (Impianti  di  videosorveglianza  sulle   parti
comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione  sulle  parti
comuni   dell'edificio   di   impianti   volti   a   consentire    la
videosorveglianza su di esse sono  approvate  dall'assemblea  con  la
maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».