Art. 7 (L)
Attivita'  edilizia  delle pubbliche amministrazioni (legge 17 agosto
1942,  n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  art.  34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  art.  81;  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
                               n. 493)

  1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
    a)  opere  e  interventi  pubblici  che  richiedano  per  la loro
realizzazione  l'azione  integrata  e coordinata di una pluralita' di
amministrazioni   pubbliche   allorche'   l'accordo   delle  predette
amministrazioni,  raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato   ai   sensi   dell'articolo 34,   comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    b)  opere  pubbliche,  da  eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque  insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse   statale,  da  realizzarsi  dagli  enti  istituzionalmente
competenti,  ovvero  da  concessionari  di  servizi  pubblici, previo
accertamento  di  conformita'  con  le  prescrizioni  urbanistiche ed
edilizie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
    c)  opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero   dalla  giunta  comunale,  assistite  dalla  validazione  del
progetto,  ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma  4, del
          decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la nota
          all'art. 5:
              "4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso unanime del
          presidente  della  Regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della Regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  Regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  Regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
          1994,  n.  141,  supplemento  ordinario, reca: "Regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554:
              "Art.  47  (Validazione del progetto). - 1. Prima della
          approvazione,  il  responsabile del procedimento procede in
          contraddittorio   con   i   progettisti   a  verificare  la
          conformita'  del  progetto esecutivo alla normativa vigente
          ed  al documento preliminare alla progettazione. In caso di
          appalto  integrato  la  verifica  ha ad oggetto il progetto
          definitivo.
              2. La validazione riguarda fra l'altro:
                a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a
          quelli  titolari  dell'affidamento  e la sottoscrizione dei
          documenti     per     l'assunzione     delle     rispettive
          responsabilita';
                b) la  completezza della documentazione relativa agli
          intervenuti    accertamenti    di   fattibilita'   tecnica,
          amministrativa ed economica dell'intervento;
                c) l'esistenza     delle     indagini,    geologiche,
          geotecniche  e,  ove necessario, archeologiche nell'area di
          intervento  e  la congruenza dei risultati di tali indagini
          con le scelte progettuali;
                d) la  completezza,  adeguatezza  e  chiarezza  degli
          elaborati     progettuali,     grafici,    descrittivi    e
          tecnico-economici, previsti dal regolamento;
                e) l'esistenza   delle  relazioni  di  calcolo  delle
          strutture  e degli impianti e la valutazione dell'idoneita'
          dei criteri adottati;
                f) l'esistenza  dei  computi  metrico-estimativi e la
          verifica   della  corrispondenza  agli  elaborati  grafici,
          descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
                g) la   rispondenza  delle  scelte  progettuali  alle
          esigenze di manutenzione e gestione;
                h) l'effettuazione   della   valutazione  di  impatto
          ambientale,  ovvero  della  verifica  di  esclusione  dalle
          procedure, ove prescritte;
                i) l'esistenza   delle  dichiarazioni  in  merito  al
          rispetto   delle   prescrizioni   normative,   tecniche   e
          legislative comunque applicabili al progetto;
                l) l'acquisizione   di   tutte   le  approvazioni  ed
          autorizzazioni   di   legge,   necessarie   ad   assicurare
          l'immediata cantierabilita' del progetto;
                m) il  coordinamento tra le prescrizioni del progetto
          e  le  clausole  dello schema di contratto e del capitolato
          speciale d'appalto nonche' la verifica della rispondenza di
          queste ai canoni della legalita'".