Art. 7.
Estensione  delle  disposizioni  in  tema di misure di prevenzione ai
                         reati di terrorismo
  1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975,
n.  152,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "nonche' alla
commissione   dei   reati   con   finalita'   di   terrorismo   anche
internazionale.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 della legge 22
          maggio  1975,  n.  152  (Disposizioni  a tutela dell'ordine
          pubblico), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, si applicano anche a coloro che:
                1)  operanti  in  gruppi  o  isolatamente, pongano in
          essere  atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
          a  sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
          di  uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
          II  del  codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
          438,  439,  605  e  630  dello  stesso codice, nonche' alla
          commissione  dei  reati  con  finalita' di terrorismo anche
          internazionale;
                2)  abbiano  fatto  parte  di  associazioni politiche
          disciolte  ai  sensi  della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
          nei   confronti   dei   quali   debba   ritenersi,  per  il
          comportamento  successivo,  che  continuino  a svolgere una
          attivita' analoga a quella precedente;
                3)    compiano   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
          ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
          particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
                4)  fuori  dei  casi  indicati nei numeri precedenti,
          siano  stati  condannati per uno dei delitti previsti nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della   legge   14  ottobre  1974,  n.  497,  e  successive
          modificazioni,   quando   debba   ritenersi,  per  il  loro
          comportamento  successivo,  che siano proclivi a commettere
          un   reato  della  stessa  specie  col  fine  indicato  nel
          precedente n. 1).
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
              E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
          o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati".