Art. 7. 
 
  Per i reati previsti nel  presente  titolo,  la  pena  puo'  essere
ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo puo'
essere sostituita la, reclusione non inferiore a cinque anni: 
 
  a) se il colpevole, prima dell'inizio  della  presente  guerra,  ha
preso posizione ostile al fascismo; 
 
  b) se hai, partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi. 
 
  Se ricorrono le  circostanze  attenuanti  generiche,  previste  dal
Codice penale del  1889,  alla  pena  di  morte  e  all'ergastolo  e'
sostituita  la  reclusione  per  trent'anni  e  le  altre  pene  sono
diminuite di un sesto. 
 
  Il colpevole potra' essere dichiarato non punibile, se nella  lotta
contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.