Art. 7. Per i reati previsti nel presente titolo, la pena puo' essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo puo' essere sostituita la, reclusione non inferiore a cinque anni: a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo; b) se hai, partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi. Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte e all'ergastolo e' sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto. Il colpevole potra' essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.