Art. 7. a) L'esercizio di stazioni di radioamatori e' consentito soltanto ad operatori muniti di relativa licenza. b) E' proibito a terzi di usare una stazione di radioamatore, a meno che non si tratti di radioamatore munito di patente o di licenza in proprio. In tale caso deve essere usato il nominativo delle stazioni in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine delle trasmissioni devono essere effettuate dal titolare della stazione che ne assume direttamente la responsabilita'. c) Le radiocomunicazioni dovranno effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatori italiane munite di licenza ovvero con stazioni situate in altri paesi a meno che questi ultimi non abbiano notificata la loro opposizione. d) Le emissioni delle stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza prevista dall'art. 5, lettera c) delle presenti norme. e) Le radiocomunicazioni tra stazioni di radioamatore dovranno essere effettuate soltanto con l'impiego del codice Q, e delle abbreviazioni internazionali previste dal L.A.R.U. (International Amateur Radio Union) ed in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, portoghese, russa, tedesca e spagnuola. f) All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche' ad Intervalli di 5 minuti, nel corso di esse dovra' essere ripetuto il nominativo della stazione mittente. g) Le radiocomunicazioni dovranno essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti e osservazioni di carattere puramente personale i quali, a motivo della loro poca importanza, non giustifichino che si faccia ricorso al servizio pubblico delle telecomunicazioni. h) Il concessionario dovra' osservare oltre le precedenti prescrizioni tutte le altre della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi. i) L'impiego del segnale di soccorso e' proibito nelle radiocomunicazioni delle stazioni di radioamatore ed e' proibito l'impiego di segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. Ove pero' una stazione di radioamatore ricevesse un segnale di soccorso (S.O.S. in telegrafia, MAYDAY in telefonia) da una nave dovra' attenersi alle norme seguenti: se la stazione e' nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale deve dare immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto venuto a sua conoscenza e precisando altresi' l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale; se la stazione non e' nella stessa sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro amatore, possibilmente in sede di porto importante, il piu' vicino alla zona della nave in difficolta'. Ottenuto il collegamento gli trasmette le notizie intercettate ed invita il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorita' militari e portuali; qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile il radioamatore deve avvertire immediatamente l'autorita' aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione i ISVH su di una frequenza da stabilire compresa nelle bande radiantistiche. L'autorita' politica e militare locale in entrambi i casi dovra' essere informata. In ogni caso il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie. l) I concessionari rispondono direttamente dei danni che comunque possono derivare a terzi dall'impiego della propria stazione. m) E' vietata l'intercettazione da parte delle stazioni di radioamatore di comunicazioni che esse non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso e' vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati. n) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni; le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione); i nominativi delle stazioni corrispondenti e Il contenuto delle comunicazioni effettuate, indicazioni conformi a quelle contenute nei registri. della I.A.R.U. International Amateur Radio Union. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che si riserva la facolta' di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in corso. o) Il nominativo radiantistico assegnato a ciascuna stazione di radioamatore dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sara' riportato nella licenza e non potra' essere modificato dall'assegnatario. p) L'elenco delle licenze rilasciate sara' pubblicato di volta in volta nel bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, con la indicazione dei singoli nominativi. q] Qualsiasi trasferimento di un impianto di radioamatore da una localita' ad un'altra e da un punto ad altro di una stessa citta', dev'essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.