(Norme concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore- art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
    a) L'esercizio di stazioni di radioamatori e' consentito soltanto
ad operatori muniti di relativa licenza. 
    b) E' proibito a terzi di usare una stazione di  radioamatore,  a
meno che non si tratti di radioamatore munito di patente o di licenza
in proprio. In tale  caso  deve  essere  usato  il  nominativo  delle
stazioni in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine  delle
trasmissioni devono essere effettuate dal titolare della stazione che
ne assume direttamente la responsabilita'. 
    c) Le radiocomunicazioni dovranno effettuarsi soltanto con  altre
stazioni di  radioamatori  italiane  munite  di  licenza  ovvero  con
stazioni situate in altri paesi a meno che questi ultimi non  abbiano
notificata la loro opposizione. 
    d) Le emissioni delle stazioni di  radioamatore  dovranno  essere
effettuate soltanto nelle bande di frequenza  prevista  dall'art.  5,
lettera c) delle presenti norme. 
    e) Le radiocomunicazioni tra stazioni  di  radioamatore  dovranno
essere effettuate soltanto  con  l'impiego  del  codice  Q,  e  delle
abbreviazioni internazionali  previste  dal  L.A.R.U.  (International
Amateur Radio Union) ed in linguaggio  chiaro  e  solo  nelle  lingue
italiana, francese, inglese, portoghese, russa, tedesca e spagnuola. 
    f)  All'inizio  ed  alla  fine  delle  trasmissioni,  nonche'  ad
Intervalli di 5 minuti, nel corso di esse dovra' essere  ripetuto  il
nominativo della stazione mittente. 
    g) Le radiocomunicazioni dovranno essere limitate allo scambio di
messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti e  osservazioni
di carattere puramente personale i quali, a motivo  della  loro  poca
importanza, non giustifichino  che  si  faccia  ricorso  al  servizio
pubblico delle telecomunicazioni. 
    h)  Il  concessionario  dovra'  osservare  oltre  le   precedenti
prescrizioni tutte le altre della  Convenzione  internazionale  delle
telecomunicazioni e dei regolamenti annessi. 
    i)  L'impiego  del  segnale  di  soccorso   e'   proibito   nelle
radiocomunicazioni delle stazioni  di  radioamatore  ed  e'  proibito
l'impiego di segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 
  Ove pero' una stazione di  radioamatore  ricevesse  un  segnale  di
soccorso (S.O.S. in telegrafia, MAYDAY  in  telefonia)  da  una  nave
dovra' attenersi alle norme seguenti: se la stazione e' nella  stessa
sede di un Comando della marina militare o di un Ente  portuale  deve
dare immediata  notizia  a  questi  per  i  provvedimenti  del  caso,
segnalando quanto venuto a sua conoscenza e precisando altresi' l'ora
e la frequenza di intercettazione del segnale; se la stazione non  e'
nella stessa sede di un Comando della marina militare o  di  un  Ente
portuale, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione,
con altro amatore, possibilmente in sede di porto importante, il piu'
vicino alla zona della nave in difficolta'. Ottenuto il  collegamento
gli trasmette le notizie intercettate ed invita il corrispondente  ad
inoltrarle di urgenza alle autorita' militari e portuali; qualora  il
segnale  di  soccorso  sia  stato  lanciato  da  un   aeromobile   il
radioamatore deve avvertire immediatamente l'autorita' aeronautica  -
Comando soccorso aereo - chiamando la  stazione  i  ISVH  su  di  una
frequenza da stabilire compresa nelle bande radiantistiche. 
  L'autorita' politica e militare locale in entrambi  i  casi  dovra'
essere informata. 
  In ogni caso il radioamatore deve fare il possibile per  continuare
l'ascolto sulla frequenza  su  cui  ha  intercettato  il  segnale  di
soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie. 
    l) I concessionari rispondono direttamente dei danni che comunque
possono derivare a terzi dall'impiego della propria stazione. 
    m) E'  vietata  l'intercettazione  da  parte  delle  stazioni  di
radioamatore di comunicazioni che esse non hanno titolo a ricevere ed
in ogni caso e' vietato  trascrivere  e  far  conoscere  a  terzi  il
contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati. 
    n) Presso le stazioni  di  radioamatore  deve  essere  tenuto  al
corrente un  registro  nel  quale  saranno  annotate  le  indicazioni
relative alla data, ora  e  durata  delle  singole  trasmissioni;  le
caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di  trasmissione);
i nominativi delle  stazioni  corrispondenti  e  Il  contenuto  delle
comunicazioni effettuate, indicazioni conformi a quelle contenute nei
registri. della I.A.R.U. International Amateur Radio Union. 
  Le registrazioni devono essere  fatte  ad  inchiostro  o  a  matita
copiativa  in  modo  chiaro  e  leggibile,  senza  spazi  in  bianco,
interlinee,  trasporti  in  margine   o   abrasioni;   le   eventuali
cancellature  dovranno  essere  eseguite  in  modo  che   le   parole
cancellate siano leggibili. 
  I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e  firmati
dal radioamatore. 
  I registri dovranno essere  tenuti  a  disposizione  del  Ministero
delle poste e  telecomunicazioni,  che  si  riserva  la  facolta'  di
richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a  mezzo  di  propri
ispettori, e debbono  essere  conservati  almeno  per  l'intero  anno
solare successivo a quello in corso. 
    o) Il nominativo radiantistico assegnato a ciascuna  stazione  di
radioamatore    dall'Amministrazione    delle    poste    e     delle
telecomunicazioni sara' riportato nella licenza e non  potra'  essere
modificato dall'assegnatario. 
    p) L'elenco delle licenze rilasciate sara' pubblicato di volta in
volta nel bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni,
con la indicazione dei singoli nominativi. 
    q] Qualsiasi trasferimento di un impianto di radioamatore da  una
localita' ad un'altra e da un punto ad altro di  una  stessa  citta',
dev'essere autorizzato preventivamente dal Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni.