Art. 7. 
 
  La  pena  prevista  dal  primo  comma  dell'art.   14   del   regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,  convertito  nella  legge  2
giugno 1939, n. 739, modificato  con  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  13  dicembre  1946,  n.  555,  e'  fissata
nell'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.