(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7. 
                            Pieni poteri 
 
  1. Un individuo viene considerato il rappresentante  di  uno  Stato
per l'adozione o l'autenticazione del testo  di  un  trattato  o  per
esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato: 
    a) quando presenti i pieni poteri del caso; 
    b) quando risulti dalla pratica  degli  Stati  interessati  o  da
altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare
tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e  di  non
richiedere percio' la presentazione dei pieni poteri. 
  2.  Sono  considerati   rappresentanti   dello   Stato   al   quale
appartengono, in virtu' delle loro funzioni, e senza dover presentare
i pieni poteri: 
    a) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli  affari
esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; 
    b) i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del  testo  di
un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; 
    c) i rappresentanti accreditati degli  Stati  ad  una  conferenza
internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di  un
trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o
detto organo.