Articolo 7 In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.