(Patto internazionale-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    

  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto  di  ogni
individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di  lavoro,  le
quali garantiscano in particolare:
    a) la remunerazione che  assicuri  a  tutti  i  lavoratori,  come
minimo:
 i) un equo salario ed  una  uguale  remunerazione  per  un    lavoro
  di  eguale  valore,  senza  distinzione  di   alcun   genere;    in
  particolare   devono   essere   garantite  alle   donne  condizioni
  di lavoro   non   inferiori  a  quelle  godute  dagli  uomini,  con
  una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
 ii) un'esistenza   decorosa   per  essi  e  per  le loro famiglie in
  conformita' delle disposizioni del presente Patto;
    b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
    c) la possibilita' uguale  per  tutti  di  essere  promossi,  nel
rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza  altra
considerazione che non sia quella dell'anzianita' di servizio e delle
attitudini personali;
    d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione  delle  ore
di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonche' la remunerazione
per i giorni festivi.