Art. 7. Indennita' per dimissione dalle comunita' protette e dagli istituti di ricovero Ai profughi che si dimettono dalle comunita' protette di Aversa e Napoli, nonche' dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sara' corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro capite. L'indennita' di cui al primo comma e' annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.